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Il demansionamento nel pubblico impiego

2026-07-18 00:00

Laura Belvisi

Diritto del Lavoro,

Il demansionamento nel pubblico impiego

Ai sensi dell’art.56 del D.Lgs 165/2001, il dipendente pubblico deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle considerate

 

 

Ai sensi dell’art.56 del D.Lgs 165/2001, il dipendente pubblico deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle considerate equivalenti nell’ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, nonché a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. Nell’ambito delle mansioni afferenti allo specifico profilo professionale, l’amministrazione può discrezionalmente assegnare al dipendente quelle che ritiene più confacenti alle sue caratteristiche. In sostanza, al lavoratore non possono essere assegnate mansioni inferiori e ciò neppure se formalmente rimanga inalterata la sua collocazione nell’amministrazione di appartenenza. Considerate le particolarità del rapporto di lavoro intercorrente tra l’amministrazione e il dipendente e della diversa qualificazione di quest’ultimo rispetto al settore privato, per diverso tempo si è avuta notevole difficoltà nell’applicazione dell’art. 2103 c.c., secondo cui “il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto, a quelle equivalenti o a quelle di un livello superiore successivamente acquisite, senza alcuna diminuzione della retribuzione”. La giurisprudenza, infatti, è più volte tornata sulla questione, affermando talvolta la prevalenza del dato sostanziale sul dato formale e, quindi, privilegiando l’applicazione dell’art. 2103 c.c., talora affermando la prevalenza dell’applicazione dell’art. 52 del D.Lgs n. 165 del 2001 e, di conseguenza, del dato formale sul dato sostanziale. In passato, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, chiamate a redimere il contrasto giurisprudenziale, con pronuncia n. 8740 del 4 aprile 2008 hanno chiarito che, in materia di pubblico impiego contrattualizzato, per le mansioni è applicabile esclusivamente l’art. 52 del D.Lgs n. 165 del 2001, sbarrando completamente la strada all’applicazione dell’art. 2103 c.c. e relegandone l’applicazione ad un ambito piuttosto marginale. L’art. 52, come modificato anche dalle disposizioni successive, stabilisce tra l’altro che “qualora le nuove mansioni affidate al pubblico dipendente rientrino nella medesima area professionale appartenente al contratto collettivo, senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente delle medesime mansioni” non si ha demansionamento. E ciò avviene per le esigenze di duttilità del servizio pubblico e per garantire il buon andamento della pubblica amministrazione, assegnandosi rilievo solo al criterio della equivalenza formale con riferimento alla qualificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità concretamente acquisita dal dipendente sino a quel momento. Dunque, il punto di partenza essenziale per esaminare la materia nel pubblico impiego e per comprendere quando si è di fronte ad un demansionamento, è dato dalla verifica dell’area professionale e della fascia di appartenenza: il pubblico dipendente, qualora venga adibito a mansioni inferiori ma che rientrino nella stessa area professionale di appartenenza, anche quando costretto ad effettuare attività lavorative di minor pregio rispetto a quelle precedentemente assegnate, non potrà essere considerato demansionato. Si verificherà, invece, un’ipotesi di demansionamento qualora il lavoratore venga adibito a mansioni che rientrino in aree professionali inferiori e che non gli permettano di utilizzare quel corredo di nozioni, esperienza e il bagaglio professionale acquisito sino a quel momento. Resta, comunque, sempre vietata l’ipotesi di svuotamento totale delle mansioni se questo si protrae per un lungo lasso temporale. Dunque, il pubblico dipendente, a fronte dell’assegnazione a mansioni inferiori o di una prolungata e forzata inoperatività, può agire in giudizio, previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, per richiedere la condanna del datore di lavoro alla reintegrazione nelle mansioni precedentemente svolte nonché al risarcimento del danno subito. In particolare, ove durante il tempo occorrente per ottenere una decisione definitiva il lavoratore possa subire, per effetto del demansionamento, un danno grave e irreparabile, compromettendone lo sviluppo professionale e pregiudicando i risultati già acquisiti, questi può ricorrere allo strumento cautelare, richiedendo con un provvedimento d’urgenza l’immediato reintegro nelle mansioni di competenza. La giurisprudenza più recente- sia di merito che di legittimità- ha contribuito a delineare con maggiore chiarezza i confini di legittimità del demansionamento nel pubblico impiego, anche privatizzato. Di particolare interesse risultano al riguardo la sentenza della Cassazione n. 12128/2025 e la sentenza n. 2354/2024 del Consiglio di Stato che delineano in modo organico e sistematico i principi che regolano l’adibizione a mansioni inferiori nel pubblico impiego, definendo le condizioni di legittimità e i limiti entro cui tale pratica può essere ammessa. La Cassazione in particolare, enuncia un importante principio di diritto in materia di mansioni inferiori nel pubblico impiego, secondo cui il dipendente può essere adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle di assegnazione, ma solo al ricorrere di tre precise condizioni cumulative: 1) le mansioni inferiori non devono essere completamente estranee alla professionalità del lavoratore; 2) deve sussistere un’obiettiva esigenza organizzativa o di sicurezza del datore di lavoro pubblico; 3) la richiesta di mansioni inferiori deve avvenire in via marginale rispetto alle attività qualificanti dell’inquadramento professionale, oppure quando tale marginalità non ricorra, fermo lo svolgimento prevalente delle attività qualificanti, lo svolgimento di mansioni inferiori deve essere meramente occasionale. Il ricorso sistematico e non marginale alle mansioni inferiori viola in sé, sul piano qualitativo, il diritto del lavoratore al rispetto della propria professionalità, anche se sia rispettato il parametro di prevalenza nello svolgimento delle attività proprie dell’inquadramento. Tali statuizioni rappresentano, quindi, un importante punto di riferimento per la definizione dei limiti entro cui è legittima l’adibizione a mansioni inferiori nel pubblico impiego, bilanciando la tutela della professionalità del lavoratore con le esigenze organizzative della pubblica amministrazione. Particolarmente significativa è, poi, la parte della sentenza dedicata al risarcimento del danno non patrimoniale: la Cassazione conferma l’orientamento secondo cui il demansionamento sistematico determina una lesione all’immagine e alla dignità professionale del lavoratore, configurando un interesse non patrimoniale risarcibile ai sensi dell’art. 2059 c.c. Il medesimo orientamento è stato esplicitato di recente anche nella sentenza del 14 aprile 2026, n. 9451, con cui la Suprema Corte ha dichiarato illegittima l’adibizione sistematica – e non meramente sporadica- di dipendenti pubblici a mansioni inferiori, anche se non prevalenti, in tema di professioni sanitarie. Il Consiglio di Stato, invece, ha affrontato in modo organico il tema del rapporto tra mobbing e demansionamento, evidenziando come quest’ultimo possa costituire sia una fattispecie autonoma sia una delle modalità tipiche attraverso cui si manifesta il mobbing, ritenendo che il trasferimento si collocasse “nell’ambito della cornice vessatoria subita fino a quel momento e ne costituisce anzi il punto di massima espressività” ed evidenziando come l’amministrazione avesse risolto un problema organizzativo “senza tenere nella minima considerazione la risorsa umana ad esso sottesa”. Il limite negativo alla sussistenza di un demansionamento secondo il Collegio si ricava dalla disciplina civilistica del rapporto di lavoro, e segnatamente dall’art. 2103 c.c., che concerne lo ius variandi del datore di lavoro. Dopo la riforma della materia attuata con il Jobs Act, invero, si è approdati ad una nozione di demansionamento di natura maggiormente formale-giuridica rispetto a quella previgente, che viceversa imponeva di ricavare “l’equivalenza” da una serie di fattori atti ad evidenziare la pesatura in concreto delle nuove mansioni svolte. La ratio del divieto di demansionamento, in tale ottica, era da ravvisare nella necessità di salvaguardare il lavoratore da scelte datoriali che ne comportassero l’impoverimento del patrimonio professionale complessivo, inteso cioè come insieme di attitudini, capacità, competenze ed esperienze, non semplicemente in termini economici. Quella attuale, ha rammentato il Consiglio di Stato con tale pronuncia, vuole comunque tutelarne l’inquadramento formale, ma in un’ottica di attenzione privilegiata anche alle esigenze organizzative del datore di lavoro. Il demansionamento, inoltre, costituisce uno dei possibili modi, se non il più tipico, di atteggiarsi del disegno persecutorio che integra il mobbing: quest’ultimo, infatti, può spingersi fino al l’emarginazione e l’isolamento del lavoratore, che costituisce senz’altro la forma più grave di demansionamento. Ebbene, la cartina di tornasole della liceità della scelta, torna ad essere il depauperamento qualitativo della prestazione lavorativa ove essa sia mossa da intento vessatorio, ancorché giustificata e giustificabile sul piano organizzativo e comunque rispettosa formalmente del livello e del ruolo precedentemente rivestiti dal dipendente. In conclusione, le ultime pronunce concordano sulla necessità di una valutazione complessiva che tenga conto di tutti gli elementi fattuali e del contesto organizzativo in cui lavoratore disimpegna la prestazione lavorativa: l’evoluzione giurisprudenziale più recente ha contribuito a delineare con maggiore chiarezza, da un lato, i confini del demansionamento nel pubblico impiego e, dall’altro lato, un sistema di tutele che, pur tenendo conto delle peculiarità e delle esigenze organizzative del pubblico impiego, garantiscano il lavoratore contro forme di svilimento della propria professionalità.