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La mobilità del personale della scuola

2026-07-01 16:43

Laura Belvisi

Diritto del Lavoro,

La mobilità del personale della scuola

La mobilità del personale scolastico è disciplinata dal Testo Unico della scuola, il Decreto Legislativo n.297/94, agli artt. 460 e seguenti, dal CCNI

La mobilità del personale scolastico è disciplinata dal Testo Unico della scuola, il Decreto Legislativo n.297/94, agli artt. 460 e seguenti, dal CCNI (contratto integrativo) della scuola e dalla pedissequa ordinanza ministeriale, di regola pubblicata dal Ministero dell’Istruzione nei mesi di febbraio/marzo di ogni anno. Si tratta di un istituto normativo che consente al personale di ruolo di richiedere il trasferimento (da una scuola all’altra o da una provincia all’altra), mantenendo la stessa classe di concorso, indicata per chi desidera avvicinarsi alla propria residenza, cambiare ambiente lavorativo o accedere a scuole con migliori condizioni; oppure il passaggio di ruolo (es. da primaria a secondaria) o di cattedra (su altra classe di concorso), ed è riservata ai docenti in possesso di abilitazione specifica per il nuovo insegnamento e che abbiano superato l’anno di prova. Entrambe le mobilità sono regolate dal CCNI e valutate in fasi distinte. Le precedenze, ove spettanti, si applicano anche alla mobilità professionale. È possibile presentare domanda per entrambe, ma i passaggi di ruolo sono trattati in una fase separata rispetto ai trasferimenti territoriali. Nell’ordinanza ministeriale è generalmente contemplato un termine iniziale per la presentazione delle domande e un termine finale -generalmente il mese di maggio - di natura perentoria, che dovrà essere rispettato. Le istanze inviate dopo tale data potranno essere prese in considerazione, dunque, solo per gravi motivi validamente documentati e a condizione che pervengano entro il termine ultimo, per la comunicazione al SIDI, dei posti disponibili. Quanto ai requisiti, la domanda di mobilità potrà essere presentata, con precipuo riferimento al personale docente, unicamente da chi è stato destinatario di una nomina giuridica a tempo indeterminato o che hanno superato il periodo di prova, inclusi i docenti in attesa di sede definitiva. Non possono, invece, partecipare alla mobilità i docenti vincolati dal c.d. vincolo triennale, ossia coloro che hanno ottenuto una scuola attraverso richiesta puntuale e sono tenuti a rimanervi per tre anni. Tuttavia, alcune categorie di personale, godono di diverse deroghe: a) genitori di figli minori di 16 anni, b) soggetti con disabilità grave o che assistono familiari disabili, c) donne vittime di violenza di genere. I beneficiari di diritto alle precedenze ex art. 13 CCNI, possono derogare al vincolo se ottengono titolarità fuori dal comune della persona assistita. Le istanze dovranno, perciò, essere corredate da idonea documentazione e caricate online nei termini previsti dall’ordinanza, seguendo attentamente le istruzioni operative indicate sul sito del Ministero dell’Istruzione. Quanto alla procedura, essa si caratterizza come processo amministrativo suddiviso in tre fasi: 1) trasferimenti all'interno dello stesso comune; 2) trasferimenti tra comuni della stessa provincia; 3) trasferimenti tra province diverse, inclusi i passaggi di ruolo. Ogni docente può indicare fino a 15 preferenze tra scuole, distretti e provincia e chi ottiene il trasferimento su una scuola richiesta con accurato e soggetto al vincolo triennale, salvo deroga. Le domande vengono valutate in base a una tabella di punteggio standardizzata, tenendo conto di titoli, anzianità e situazioni familiari. Inoltre, alcune categorie (es. disabilità, figli minori, donne in protezione) beneficiano di precedenze che garantiscono priorità nell'assegnazione della sede. È certamente fondamentale segnalare che il mancato rispetto delle condizioni di deroga comporta l'annullamento della domanda: per usufruire della deroga, infatti, è indispensabile allegare documentazione ufficiale comprovante la situazione per cui è attribuibile la precedenza (certificati medici, attestazioni ASL, misure giudiziarie o servizi sociali). In caso di assistenza a disabili, in particolare, il docente deve indicare come prima adorabile il comune di residenza della persona assistita; per cui, diversamente, la deroga non è valida. Ciò consente la partecipazione alla mobilità, ma non garantisce in via assoluta l'accoglimento della richiesta, che dipende sia dal punteggio totale che dalla disponibilità dei posti. Ed invero, la mobilità si svolge esclusivamente su posti vacanti e disponibili. Diversa, invece, la procedura che riguarda i docenti che si trovano in situazione di soprannumero o senza titolarità definitiva, e che non presentano domanda nei termini previsti, per cui vengono sottoposti a mobilità d'ufficio. Questa forma di mobilità garantisce comunque una sede di servizio, ma può non risultare favorevole o desiderata. Tale istituto si applica automaticamente e non tiene conto del punteggio individuale: il sistema attribuisce punteggio zero e l'assegnazione della nuova sede avviene partendo dalla tabella di cd viciniorietà, ovvero in base alla prossimità geografica alla scuola precedente. Per evitare la mobilità d'ufficio e avere maggiore controllo sulla destinazione, è, dunque, altamente consigliato presentare domanda volontaria nei tempi previsti, specificando le preferenze e allegando la documentazione utile per il riconoscimento di punteggi e precedenti. Quanto alla disciplina delle dichiarazioni mendaci nella domanda, l'Amministrazione si riserva il diritto di effettuare verifiche a campione sulla documentazione presentata da quanti hanno ottenuto il trasferimento o passaggio in forza delle precedenze previste da contratto e di procedere, in caso di dichiarazioni mendaci, alla revoca del trasferimento. Le falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono, infatti,puniti a norma delle disposizioni vigenti e comportano l'annullamento del movimento ottenuto e la restituzione alla precedente titolarità o, in caso di indisponibilità di quest'ultima, alla provincia corrispondente alla medesima. L'elenco di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene pubblicato all'albo on line dell'Ufficio territoriale di destinazione, con l'indicazione, a fianco di ogni nominativo, della scuola di destinazione, della tipologia di posto richiesto, del punteggio complessivo, delle eventuali precedenti, nel rispetto delle norme di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, al regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679 e alle Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014, verificato dall'Ufficio territoriale che ha valutato la domanda e dell'esito ottenuto. Il contenzioso che negli ultimi anni ha investito spesso i Tribunali italiani ha riguardato soprattutto il mancato riconoscimento del diritto alla precedenza per chi assistere un familiare disabile, ex art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92, in qualità di riferimento unico. Si tratta, invero, di una grave illegittimità, insita nella contrattazione collettiva che, come tale, deve essere denunziata al Giudice del Lavoro competente, per violazione del Testo Unico della Scuola, della Legge n. 104/1992 nonché dell'articolo 32 della Costituzione. Sul punto, la giurisprudenza si è consolidata in maniera favorevole agli interessati, avvicinandosi alle statuizioni europee. Tra le più recenti, si segnala la sentenza della Suprema Corte n. 9104 del 10 aprile 2026, con cui si è stabilito che la mancata adozione di “soluzioni ragionevoli” al fine di consentire ai lavoratori caregiver l'assistenza a un familiare disabile, configura una fattispecie di discriminazione indiretta. La Cassazione, in particolare, ha sottolineato un passaggio decisivo: “A fronte di una disabilità permanente, l'adeguamento dell'ambiente di lavoro alla disabilità, propria o altrui, deve ugualmente proiettarsi nel futuro”. La provvisorietà prolungata, dunque, non è compatibile con la stabilità delle esigenze di cura.