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NASpI anticipata, nuova stretta dal 2026

2026-04-16 06:00

Samantha Ierardi

Diritto del Lavoro,

NASpI anticipata, nuova stretta dal 2026

L’istituto della liquidazione anticipata della NASpI è disciplinato dall’art. 8 del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, che qualifica tale anticipazione come

L’istituto della liquidazione anticipata della NASpI è disciplinato dall’art. 8 del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, che qualifica tale anticipazione come incentivo all’autoimprenditorialità per il lavoratore avente diritto alla prestazione di disoccupazione.

Il lavoratore che abbia maturato il diritto alla NASpI può infatti richiedere la liquidazione anticipata dell’importo complessivo del trattamento ancora da erogare, al fine di: avviare un’attività lavorativa autonoma; avviare un’impresa individuale; sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.

La legge di bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199), all’art. 1, comma 176, è intervenuta su tale disciplina, modificando in modo significativo le modalità di erogazione dell’incentivo e il coordinamento con i trattamenti pensionistici diretti, pur lasciando immutata la finalità di sostegno all’autoimprenditorialità. In origine, l’art. 8 prevedeva la liquidazione anticipata “in un’unica soluzione” dell’importo complessivo della NASpI spettante e non ancora erogata. Ciò valeva tanto per l’avvio di attività autonoma o di impresa individuale quanto per la sottoscrizione del capitale sociale di cooperative di lavoro.

Con l’intervento della legge n. 199/2025 è stato eliminato il riferimento al pagamento in unica soluzione ed è stato introdotto il nuovo comma 3-bis dell’art. 8, che stabilisce l’erogazione in due rate: la prima, pari al 70% dell’intero importo dovuto, verrà erogata in fase di liquidazione della domanda di anticipazione; la seconda, parti al restante 30% verrà corrisposta al termine del periodo teorico di durata della NASpI. L’erogazione della seconda tranche è subordinata alla verifica: dell’assenza di rioccupazione con rapporto di lavoro subordinato, salvo il caso di rapporto instaurato con la cooperativa per la quale è stata chiesta l’anticipazione, nonché dell’assenza di titolarità di pensione diretta, con eccezione dell’assegno ordinario di invalidità (AOI).

Le nuove disposizioni si applicano alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2026, senza effetto retroattivo: le domande presentate entro il 31 dicembre 2025 continuano a seguire il regime previgente, con erogazione integrale in un’unica soluzione.

Già nel regime originario, l’art. 8, comma 4, stabiliva che il lavoratore che instauri un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per intero l’anticipazione ottenuta, salvo l’ipotesi di rapporto instaurato con la cooperativa di cui è socio.

Il messaggio INPS attuativo della riforma conferma che: se il beneficiario, dopo aver percepito la prima rata (70%), si rioccupa con rapporto di lavoro subordinato (non cooperativa), entro la fine del periodo teorico di durata della NASpI, oppure entro il termine di sei mesi dalla domanda di anticipazione, non viene erogata la seconda rata (30%) e resta applicabile l’obbligo di restituzione integrale della prima rata, ai sensi del comma 4.

La giurisprudenza ha più volte sottolineato come la NASpI anticipata non abbia più la natura tipica di prestazione assistenziale “a sostegno dello stato di bisogno”, ma si configuri come contributo finanziario vincolato (“finanziamento di scopo”) per l’avvio di un’attività autonoma o d’impresa; da ciò discende la rigidità della clausola restitutoria in caso di ritorno al lavoro subordinato.

Su questa rigidità è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 90 del 20 maggio 2024, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 4, nella parte in cui non limita l’obbligo restitutorio alla quota corrispondente alla durata del rapporto di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l’attività d’impresa per la quale l’anticipazione è stata erogata.

La Corte ha ritenuto che: un obbligo di restituzione integrale, anche quando l’interruzione dell’attività imprenditoriale dipenda da eventi non imputabili al lavoratore, viola i principi di ragionevolezza e proporzionalità (art. 3 Cost.); inoltre, costringere il lavoratore a rinunciare a qualsiasi rapporto di lavoro subordinato pur in presenza di impossibilità sopravvenuta a proseguire l’attività autonomo-imprenditoriale comporta una compressione irragionevole del diritto al lavoro (art. 4 Cost.).

La stessa logica è stata recepita anche dalle Sezioni Unite della Cassazione, che hanno rimarcato come l’indebito riguardi solo il periodo in cui il lavoratore è effettivamente occupato e percepisce retribuzione, non quello antecedente in cui l’indennità assolve la propria funzione di sostegno.

Alla luce della riforma del 2026, si delinea quindi un doppio binario: sul piano dell’erogazione della seconda rata (30%), la semplice rioccupazione subordinata entro i limiti temporali fissati dal comma 3-bis comporta la perdita del diritto alla seconda rata; sul piano dell’eventuale restituzione della prima rata (70%), il principio generale di restituzione integrale ex art. 8, comma 4, è ora temperato dalla sentenza n. 90/2024, che ne impone una lettura costituzionalmente orientata, limitando l’obbligo alla misura corrispondente al periodo di lavoro subordinato quando la cessazione dell’attività d’impresa sia dovuta a cause sopravvenute non imputabili al lavoratore. Prima dell’entrata in vigore della legge di bilancio 2026, il successivo pensionamento del beneficiario, intervenuto dopo la liquidazione della NASpI anticipata, era sostanzialmente irrilevante ai fini del diritto all’incentivo: ciò che rilevava era l’assenza dei requisiti per la pensione al momento della domanda.

Dal 1° gennaio 2026 la disciplina cambia in modo significativo: la seconda rata della NASpI anticipata non è erogata se, nel periodo intercorrente tra la prima e la seconda rata, il beneficiario diviene titolare di una pensione diretta (con l’eccezione dell’AOI); mentre la prima rata non è oggetto di restituzione per il solo fatto del successivo pensionamento, restando acquisita al beneficiario.

Il nuovo comma 3-bis dell’art. 8, nel richiedere, per l’erogazione della seconda rata, la verifica dell’assenza di “titolarità di pensione diretta, eccetto l’assegno ordinario di invalidità”, rende così la NASpI anticipata parzialmente incumulabile con i trattamenti pensionistici diretti, ma solo nella parte corrispondente alla seconda rata.