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I criteri di valutazione dell'affidamento prole nell'ordinamento giuridico italiano

2026-04-03 15:00

Annarita Vertucci

Diritto civile,

I criteri di valutazione dell'affidamento prole nell'ordinamento giuridico italiano

In tema di affidamento dei figli minori in caso di separazione o fine di una convivenza more uxorio, la legge n. 54/2006 ha introdotto come regola gen

In tema di affidamento dei figli minori in caso di separazione o fine di una convivenza more uxorio, la legge n. 54/2006 ha introdotto come regola generale l’affidamento condiviso, riconoscendo il diritto alla bigenitorialità dei figli, ossia il diritto a mantenere rapporti continuativi e stabili con entrambi i genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi anche con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
La regola generale, dunque, è che i genitori, nel preminente interesse del minore, devono condividere le decisioni di maggiore importanza relativamente all’istruzione, all’educazione e alla salute.
L’eccezione a questo principio è rappresentata dall’affidamento esclusivo, che può disporsi solo ove l’applicazione dell’affidamento condiviso risulti pregiudizievole per l’interesse del minore e, quindi, risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere l’affidamento in concreto pregiudizievole per il minore.
Nei casi di elevata conflittualità fra i genitori, può anche essere disposto l’affidamento ad un terzo , di solito i Servizi Sociali, i quali dovranno prendere le decisioni di maggior interesse per i minori, sentiti i genitori, e dovranno monitorare il nucleo familiare, relazionando l’autorità giudiziaria anche sui comportamenti dei genitori con riferimento alla prole.
Sul tema, in giurisprudenza si sono consolidati alcuni principi, innanzitutto la determinazione dei tempi di presenza dei minori presso i genitori che non vivono più insieme connota il modo concreto con cui relazione tra genitore e figlio e, con essa, la responsabilità genitoriale può continuare ad esercitarsi, attribuendo al genitore uno spazio e un tempo nell’ambito del quale egli può continuare a svolgere la funzione parentale, con le connesse responsabilità, e assolvere così alle funzioni di cura, educazione ed istruzione, stabilite dalla legge. Si tratta, quindi, di un tempo più o meno esteso ma comunque qualificato, perché deve ricomprendere momenti di vita del minore in cui si possano effettivamente svolgere le funzioni genitoriali sotto ogni aspetto, segnatamente l’accudimento e l’educazione, condividendone la vita quotidiana e non solo il tempo della “visita” o dello svago ad essa eventualmente connesso. Ovviamente, la suddivisione dei tempi di permanenza presso ciascun genitore è il frutto di una valutazione ponderata del giudice del merito, che partendo dall’esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, deve tener conto anche del suo diritto ad una significativa relazione con entrambi i genitori e il diritto di questi ultimi di esplicare, nella relazione con i figli, il proprio ruolo educativo (v. in motivazione Cass., Sez. 1, Sentenza n. 9442 del 9/4/2024).
Con la recente ordinanza n. 6078/2026, la Corte di Cassazione  ha affermato un importantissimo  principio, che va a corrodere la cd. maternal preference  per anni applicata: “Nei procedimenti previsti dall’art. 337-bis c.c., il giudice è chiamato ad adottare provvedimenti riguardo ai figli seguendo il criterio costituito dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale ai sensi dell’art. 337-ter c.c. è quello di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sicché le statuizioni sull’affidamento, il collocamento e la frequentazione dei figli devono rispondere ad una valutazione in concreto finalizzata al perseguimento di tale finalità, non potendo essere adottati provvedimenti che limitino grandemente la frequentazione tra uno dei genitori e il figlio in applicazione di valutazioni astratte non misurate con la specifica realtà familiare”. Quando un genitore ( nella specie il padre) dimostra di avere il tempo, lavora meno ore dell’altro e ha una rete familiare solida per accudire il proprio figlio in maniera continuativa, il tribunale non ha alcuna ragione valida per comprimerne il ruolo.
Ciò significa che nulla vieta l’affidamento paritetico, o anche il collocamento prevalente presso il padre, se, in concreto, in quella determinata situazione, questo corrisponda all’interesse superiore del minore.