Il d.p.r. n.12/2025 completa ed integra il sistema normativo del codice delle assicurazioni private ai sensi e per gli effetti dell’articolo 138 comma 1 lettera b. La Tabella Unica Nazionale, con acronimo T.U.N., andrà a regolare la liquidazione futura dei valori pecuniari da attribuire alle c.d. macrolesioni derivanti da illeciti quali sinistri stradali o errori sanitari.
La norma quadro di riferimento, com’è ben noto, è l’articolo 138 del Codice delle assicurazioni private che disposte testualmente che: “Al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori, con due distinti decreti del Presidente della Repubblica, da adottare entro il 1° maggio 2022, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, il primo, di cui alla lettera a), su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, e il secondo, di cui alla lettera b), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito l'IVASS, si provvede alla predisposizione di specifiche tabelle uniche per tutto il territorio della Repubblica:
a) delle menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti;
b) del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso.”
Come accennato, la Tabella Unica Nazionale risponderà a tutte le esigenze di valutazione del danno non patrimoniale conseguente alla lesione del bene salute, tenuto conto sia della componente dinamico- relazionale (o danno biologico) sia del danno morale, sia del danno da così detta “personalizzazione” del risarcimento del danno.
Tuttavia, non è insolito che gli “indennizzi” del danno non patrimoniale liquidati (nei danni da sinistri stradali o sanitari) in forza dell’art 139 del CAP siano considerevolmente inferiori a quelli che, a parità di lesione, vengono riconosciuti a danneggiati da sinistri c.d. di diritto “comune”. Sul punto, la sentenza della Consulta n. 235/2014 ha ribadito il principio per cui: “Sussiste un bilanciamento tra i diritti inviolabili della persona ed il dovere di solidarietà di cui, rispettivamente, al primo e secondo comma dell’articolo 2 della Costituzione.”
In forza di tale principio che il diritto al risarcimento del danno non va considerato come valore assoluto e intangibile, bensì ragionevole nel suo equilibrio con altri valori che potrebbero giustificarne un certo contenimento e tale esercizio, nel settore delle responsabilità obbligatoriamente assicurate, che deve tener conto anche della sostenibilità del sistema assicurativo e dei benefici che quest’ultimo comunque accorda con il danneggiato. Del resto, il richiamato articolo 138 del CAP quale norma delega del provvedimento in analisi, dimostra di recepire l’approdo della Consulta e di ritenerla applicabile anche al settore dei danni più gravi al fine di rendere le liquidazioni più certe e celeri e dunque, di ridurre indirettamente, i margini di disaccordo tra le parti e potenziali contenziosi.
