Nel nostro ordinamento, la disciplina della rappresentanza diretta e delle vicende che ne derivano è contenuta nel Capo VI, Titolo II, Libro IV del Codice Civile (artt. 1387–1400 c.c.). Tra le figure atipiche che emergono nei rapporti negoziali vi è quella del falsus procurator, letteralmente “rappresentante senza poteri”, ossia colui che conclude un negozio in nome e per conto altrui senza essere stato legittimato dal dominus ovvero eccedendo i poteri conferitigli. In tali ipotesi, l’atto negoziale non produce direttamente effetti vincolanti per il presunto rappresentato, ma si pongono una serie di profili di tutela tanto per il dominus quanto per il terzo contraente. L’art. 1398 c.c., che disciplina tale ipotesi, risponde all’esigenza di bilanciare due valori costituzionalmente rilevanti: la certezza dei traffici giuridici, da un lato, e la tutela del terzo che ha confidato senza colpa nella validità dell’atto, dall’altro. In particolare, la norma attribuisce al falsus procurator una responsabilità risarcitoria verso il terzo incolpevole, volto a compensare il danno derivante dalla conclusione del negozio con persona priva di poteri. Secondo l’interpretazione consolidata, la responsabilità prevista dall’art. 1398 c.c. ha natura extracontrattuale e si inquadra nella c.d. culpa in contrahendo: chi ha agito come rappresentante senza poteri è tenuto a risarcire il danno sofferto dal terzo “per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto”. La ratio è da ricercare non nel negozio in sé (inefficace nei confronti del rappresentato in assenza di ratifica) bensì nella violazione degli obblighi di correttezza e buona fede che informano l’intera fase delle trattative e della conclusione dei contratti. Recente giurisprudenza di merito ha riaffermato detti principi, con particolare riferimento alla necessità di valutare l’assenza di colpa del terzo contraente: la mancata richiesta di prova scritta della procura non costituisce di per sé un comportamento colposo tale da escludere la tutela, essendo tale richiesta, secondo molte pronunce, una mera facoltà e non un obbligo di diligenza in capo al terzo. Sul versante dell’efficacia, il contratto stipulato dal falsus procurator non vincola il dominus, salvo che questi non intenda espressamente ratificare gli effetti del negozio. La ratifica (art. 1399 c.c.) costituisce un atto di adesione retroattivo, che conferisce efficacia al contratto fin dal suo momento di conclusione. In assenza di ratifica, il contratto resta inefficace nei confronti del dominus, ma ciò non preclude al terzo la possibilità di agire per ottenere il risarcimento ex art. 1398 c.c. Una recente pronuncia del Tribunale di Napoli (Sent. n. 11257/2024) ha confermato che, in mancanza di procura e di ratifica, la responsabilità del falsus procurator opera nei confronti del terzo incolpevole, limitatamente alle spese sostenute e alle perdite subite in relazione all’inefficacia del contratto, con restituzione degli importi versati a titolo di caparra confirmatoria ma non con il pagamento del doppio della stessa previsto per l’inadempimento contrattuale. Il rinvio in tale pronuncia all’impossibilità di estendere la disciplina contrattuale a un negozio inefficace, ma tuttavia dannoso, evidenzia la funzione compensatoria e non sostitutiva della responsabilità per falsus procurator. Accanto alla responsabilità personale del falsus procurator, un filone giurisprudenziale recente ha affrontato la disciplina c.d. “della rappresentanza apparente” (apparenza del diritto e affidamento incolpevole), distinta dalla mera responsabilità risarcitoria. La rappresentanza apparente si verifica quando il dominus, per comportamenti concludenti o omissioni, ha fatto sorgere nel terzo una legittima convinzione che il rappresentante avesse i poteri per agire, inducendo l’affidamento senza colpa (in ipotesi di affidamento colpevole, il giudice dovrà valutare se ridurre o addirittura escludere il risarcimento). A tal proposito, il Tribunale di Venezia (28 febbraio 2025, n. 1059/2025) ha richiamato i presupposti del c.d. “affidamento ragionevole”: la legittima aspettativa del terzo e la verificabilità oggettiva della situazione esteriore, richiedendo altresì che la legge non imponga mezzi di pubblicità specifici che consentano con l’ordinaria diligenza di accertare il potere. In tali casi, l’apparenza può essere invocata per ritenere vincolante il negozio anche in assenza di procura formale. Una simile impostazione emerge anche dalla pronuncia del Tribunale di Napoli (7 ottobre 2024, n. 8479/2024), dove si è discusso se la sequenza di pagamenti, documentazione firmata e tolleranza del rapporto possa creare l’apparenza del potere rappresentativo idonea a vincolare il dominus, pur in mancanza di procura valida. In tale pronuncia si distingue nettamente la rappresentanza apparente dalla ratifica tacita, escludendo che il semplice silenzio del dominus possa sanare il difetto di poteri, e proponendo la tutela dell’affidamento solo se ancorata a fatti oggettivi e a un comportamento causalmente decisivo del dominus. La disciplina del falsus procurator costituisce una delle manifestazioni più delicate della rappresentanza nel diritto civile italiano, in quanto afferente principi come la certezza dei rapporti giuridici, il principio di correttezza e buona fede e la tutela dell’affidamento ragionevole del terzo contraente.
