La riforma del lavoro sportivo ha inciso in modo significativo sul sistema previdenziale, superando la storica frattura tra professionismo e dilettantismo. Dal 1° luglio 2023, il d.lgs. n. 36/2021 ha introdotto un assetto più organico, distinguendo tra lavoratori subordinati, autonomi e collaboratori coordinati e continuativi, con regimi contributivi differenziati.
Per i lavoratori sportivi subordinati, operanti tanto nel professionismo quanto nel dilettantismo, l’iscrizione avviene nel Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi. Sul piano della malattia, la novità più rilevante è l’estensione della tutela economica propria dei lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria: ne deriva un rafforzamento evidente della protezione sociale dello sportivo, prima limitata o assente.
Diversa è la disciplina dei collaboratori e degli autonomi del settore dilettantistico, iscritti alla Gestione separata INPS. In questo ambito la tutela è più attenuata: opera una franchigia contributiva fino a 5.000 euro annui e le prestazioni assistenziali, compresa la malattia, seguono il modello proprio della Gestione separata. Resta invece esclusa la piena equiparazione al lavoro subordinato.
La riforma segna dunque un passaggio decisivo. Il lavoro sportivo entra stabilmente nell’area della previdenza del lavoro, sia pure con tecniche di tutela differenziate. Proprio la disciplina della malattia mostra la ratio dell’intervento legislativo: riconoscere dignità lavoristica alla prestazione sportiva e assicurare, anche in questo settore, un livello minimo ma strutturato di protezione sociale.
