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I poteri ispettivi dell'I.T.I.

2026-09-21 09:19

Laura Belvisi

Diritto del Lavoro,

I poteri ispettivi dell'I.T.I.

L’assetto della vigilanza in materia di lavoro, previdenza e legislazione sociale ha subito una complessiva riorganizzazione con il Decreto Legislativ

L’assetto della vigilanza in materia di lavoro, previdenza e legislazione sociale ha subito una complessiva riorganizzazione con il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 149, che ha istituito l’Ispettorato Nazionale del Lavoro quale Agenzia unica per le ispezioni, integrando i servizi ispettivi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’INPS e dell’INAIL. Il rapporto tra la funzione amministrativa pubblica e la tutela del lavoro è stato, poi, di recente rinnovato. Dopo la riforma con Legge n. 120/2020, i poteri ispettivi hanno assunto una particolare rilevanza alla luce dei dati riportati del 2023 sull’attività svolta e della loro incidenza sull’effettività della tutela dei diritti dei lavoratori e sulla responsabilità dell’impresa nell’osservanza delle norme contrattuali e di quelle sulla salute e sicurezza dei lavoratori, tutelati dalla Costituzione.  Sotto il profilo funzionale, le attività del personale ispettivo si articolano lungo due direttrici fondamentali, ovvero la vigilanza amministrativa e la vigilanza penale: al personale ispettivo dell’INL, nonché ai funzionari di INPS e INAIL nell’esercizio dei compiti di vigilanza, è infatti attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D. Lgs. 23 aprile 2004, n. 124. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 del medesimo decreto, gli ispettori del lavoro possono accedere liberamente, a qualunque ora del giorno e della notte, nei laboratori, opifici, cantieri, uffici e in ogni locale annesso o connesso all’esercizio dell’attività aziendale (v. Tribunale di Trento - Sezione Lavoro - Sentenza 9 aprile 2026, n. 45). L’indagine è generalmente preceduta da un’analisi documentale condotta tramite l’accesso a banche dati (Registro delle Imprese, Comunicazioni Obbligatorie on-line, Cassetto Previdenziale). Durante l’accesso ispettivo trovano applicazione le seguenti garanzie e doveri operativi: 1) Obbligo di identificazione: il personale ha l’obbligo di qualificarsi ed esibire la tessera di riconoscimento, la cui mancanza impedisce l'accesso legittimo ai locali. 2) Minore turbativa e collaborazione: l’accertamento deve essere condotto arrecando la minore turbativa possibile all'attività lavorativa in corso, nel rispetto del principio di leale collaborazione. 3) Assistenza professionale non ostativa: il personale ispettivo informa il soggetto ispezionato della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato (consulente del lavoro o avvocato ex L. 12/1979); tuttavia, come precisato dall’art. 8, comma 3, del D.M. 15 gennaio 2014, l’assenza di tale professionista non è ostativa alla prosecuzione dell’ispezione né inficia la validità degli atti compiuti (v. Cass. Sez. Lavoro Civile, Ordinanza n. 11997 del 30/04/2026). Una recente e rilevante questione interpretativa attiene all’eventuale obbligo per gli organi di vigilanza giuslavoristica di preavvisare l'ispezione fornendo l'elenco dei documenti necessari. Il Tribunale di Trento, Sez. Lavoro, con la sentenza n. 45 del 9 aprile 2026, ha confermato la piena legittimità dell’accesso ispettivo a sorpresa senza preventiva trasmissione dell'elenco dei documenti, recependo le indicazioni dell’Ispettorato (v. nota INL prot. n. 1357 del 31 luglio 2024). Il Giudice ha affermato che la previsione di cui all’art. 8 del D. Lgs. 12 luglio 2024, n. 103 - che impone alle amministrazioni di fornire preventivamente l’elenco della documentazione - è circoscritta agli accertamenti tributari e non trova applicazione ai controlli sul lavoro: un’interpretazione estensiva vanificherebbe l’efficacia del contrasto al lavoro sommerso e la funzione deterrente delle ispezioni. L’ordinamento tutela l’efficacia dell’accertamento mediante la sanzione penale (arresto o ammenda) prevista dall'art. 4, comma 7, della Legge n. 628/1961 per chiunque, legalmente richiesto, rifiuti di fornire notizie ovvero le fornisca scientemente errate o incomplete. La giurisprudenza di legittimità ha, tuttavia, perimetrato la rilevanza penale della condotta: l’illecito penale scatta in caso di inottemperanza a specifiche e determinate richieste informative aventi a oggetto notizie e dati precisi; al contrario, l’omessa o rifiutata esibizione della generica «documentazione di lavoro», collegata ai generali poteri di polizia amministrativa ex art. 8 D.P.R. n. 520/1955, non integra il reato di cui all’art. 4, comma 7, L. 628/1961, potendo semmai assumere rilievo nell'ambito di fattispecie residuali o amministrative (ad es. ex art. 650 c.p.). L’attività di vigilanza si estrinseca nell’adozione di diversi provvedimenti tipici disciplinati dal legislatore: 1) la diffida è lo strumento principale per sanare le violazioni amministrative e si articola in tre tipologie: a) diffida ordinaria, permette al datore di lavoro di sanare le infrazioni edittali sanabili entro 30 giorni e l’adempimento consente il pagamento della sanzione nella misura minima edittale; b) diffida amministrativa, si applica alle violazioni sanabili commesse per la prima volta nel quinquennio e prevede un termine massimo di 20 giorni per regolarizzare la posizione senza sanzioni economiche; c) diffida accertativa, per crediti patrimoniali, viene attivata in caso di mancato pagamento di retribuzioni o spettanze certe, liquide ed esigibili al lavoratore e, se non opposta, acquista valore di titolo esecutivo. 2) La prescrizione obbligatoria, si applica esclusivamente ai reati contravvenzionali in materia di lavoro, previdenza, igiene e sicurezza; essa impone la rimozione della violazione entro un termine massimo di 6 mesi e l’adempimento tempestivo estingue il reato in via amministrativa, previo pagamento di una sanzione pari a 1/4 dell’ammenda massima. La Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con sentenza n. 11984 del 15 maggio 2017, ha ribadito che la prescrizione ex art. 20 D.Lgs. n. 758/1994 ha natura di atto tipico di polizia giudiziaria ed è sottratta a qualsivoglia impugnazione giurisdizionale autonoma, sia innanzi al giudice amministrativo sia innanzi al giudice ordinario, trattandosi di atto endoprocedimentale vincolato inserito nella fase delle indagini preliminari penali. 3) La disposizione, è un ordine con cui l’ispettore impone un obbligo di conformazione immediata laddove le leggi o i contratti collettivi lascino un margine di discrezionalità al datore di lavoro o contengano norme generiche e non richiede necessariamente la presenza di una sanzione già codificata e la mancata ottemperanza comporta una sanzione amministrativa specifica. 4) Il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, rappresenta la misura cautelare più grave ed è applicato in due casi tassativi: a) per impiego di lavoratori in nero, quando almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo del controllo risulta irregolare o non comunicato; b) per gravi violazioni della sicurezza, qualora vengano accertate le infrazioni specificate nell’Allegato I del Testo Unico (es. mancanza del DVR o omessa vigilanza sul rischio di caduta. L’art. 14 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 impone, poi, la contestazione o notificazione degli estremi dell'infrazione entro 90 giorni dall’accertamento (v. Corte d’Appello Milano, sez. LA, sentenza n. 2196/2019). La giurisprudenza consolidata ha chiarito che il termine di 90 giorni non decorra dalla prima percezione sommaria del fatto materiale, bensì dal momento in cui sono ultimate - o si sarebbero dovute ragionevolmente compiere-  tutte le indagini e le verifiche documentali e testimoniali volte a riscontrare gli elementi oggettivi e soggettivi della violazione (v. Trib. Lecco. Sentenza n. 609/2025). Come ribadito dal Tribunale, l’attività d’indagine deve consistere in atti istruttori in senso tecnico; la condotta negligente o ingiustificatamente dilatoria dell'organo di vigilanza non può spostare in avanti il dies a quo, determinando in tal caso l’estinzione dell’obbligazione sanzionatoria. La giurisprudenza individua, infine, precisi confini all’efficacia probatoria degli accertamenti dell’Ispettorato: il verbale fa piena prova, fino a querela di falso, esclusivamente per i fatti che gli ispettori attestano essere avvenuti alla loro presenza o da loro direttamente compiuti (v. Tribunale Ordinario Roma, sez. LV, sentenza n. 2020/2016). Per le circostanze apprese da terzi o desunte in via induttiva, il verbale costituisce mero elemento indiziario liberamente valutabile dal giudice (v. Cass. Sez. Lavoro Civile, Ordinanza n. 11997 del 30/04/2026). Quanto all’onere della prova nei giudizi di opposizione e accertamento negativo, la giurisprudenza ha affermato che, anche laddove il datore di lavoro agisca in via di accertamento negativo del debito previdenziale originato da un’ispezione, l’onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa grava in capo all’Istituto e all’organo procedente, non potendosi ritenere sufficiente il mero richiamo per relationem a un verbale privo di riscontri probatori autonomi. Quanto, infine, alle valutazioni delle dichiarazioni testimoniali, la Corte di Cassazione (Sez. Lavoro Civile, Ord. n. 11997/2026) ha evidenziato che le dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori nell’immediatezza dell’accesso possono essere legittimamente ritenute dal giudice di merito più attendibili e genuine rispetto a successive deposizioni testimoniali rese in giudizio, ove queste ultime risultino condizionate da vincoli di subordinazione o legami con le parti. Concludendo, i poteri ispettivi dell’ITL costituiscono un pilastro fondamentale per la tutela dei diritti dei lavoratori e il contrasto al lavoro sommerso. L’efficacia della vigilanza non risiede solo nella sua funzione sanzionatoria, ma soprattutto nella capacità di promuovere la legalità e la trasparenza nel mercato del lavoro e, in un contesto economico in costante evoluzione, la sfida futura per l’ITL sarà quella di coniugare il rigore dei controlli con l’adozione di nuove tecnologie e banche dati integrate, garantendo interventi sempre più mirati e una sinergia strategica con le imprese virtuose e le parti sociali.