Mauris blandit aliquet elit, eget tincidunt nibh pulvinar a. Sed porttitor.

Le foto presenti sul Blog Guttae Legis sono prese da internet, quindi valutate di pubblico dominio. Se il soggetto o gli autori dovessero avere qualcosa in contrario alla pubblicazione, basta segnalarlo alla redazione, alla mail: segreteria@guttaelegis.com

 si provvederà alla rimozione delle immagini.


instagram
youtube
whatsapp

Il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute nel pubblico impiego

2026-01-29 15:00

Laura Belvisi

Diritto del Lavoro,

Il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute nel pubblico impiego

La nostra Costituzione ha riservato all’istituto delle ferie una tutela rinforzata, sancendo all’art. 36, comma 3, il diritto al godimento del riposo

La nostra Costituzione ha riservato all’istituto delle ferie una tutela rinforzata, sancendo all’art. 36, comma 3, il diritto al godimento del riposo feriale per il lavoratore. Il diritto alle ferie è un diritto assoluto, indisponibile ed irrinunciabile, che inerisce alla sfera della tutela della personalità del lavoratore in quanto essere umano ed è posto a salvaguardia della sua salute, poiché essenziale per il recupero delle energie psicofisiche. Diretta conseguenza di tale principio è la radicale nullità di qualsiasi patto o accordo con cui il lavoratore dismetta il proprio diritto al riposo. La questione della monetizzazione delle ferie non godute nel pubblico impiego è disciplinata da un complesso quadro normativo. In primis, si menziona l’art. 5, co. 8, del D. L. n. 95/2012, poi convertito con modificazioni dalla Legge n. 135/2012, che ha stabilito che: “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi”. La disposizione mira a garantire che il diritto alle ferie sia esercitato effettivamente, evitando la prassi della monetizzazione, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge. A livello europeo, invece, l’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE sancisce il diritto di ogni lavoratore a “ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane”, precisando che “il diritto alle ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un’indennità finanziaria, salvo in caso di cessazione del rapporto di lavoro”; la disposizione è volta a garantire il riposo effettivo del lavoratore, riconoscendo la possibilità di una compensazione economica qualora la fruizione delle ferie non sia più possibile a causa della cessazione del rapporto di lavoro. Infine, è dirimente il parere dell’ARAN del 9 febbraio 2024, che ha ribadito come il CCNL del 16 ottobre 2008 confermi il principio di irrinunciabilità delle ferie. Ed orbene, la questione ferie ha costituito un tema di rilevante interesse giuridico, stante il delicato bilanciamento tra il diritto del lavoratore alla fruizione effettiva e il principio secondo cui tale diritto non può tradursi automaticamente in un beneficio di natura economica in assenza di un impedimento oggettivo alla fruizione. La Corte di Giustizia UE si è espressa su tale tema con la sentenza C – 218/22 del 18 gennaio 2024, in cui ha affermato la contrarietà dell’art. 5, co. 8, D.L. n. 95/2012 ai principi euro-unitari sulla monetizzazione e sul conseguente diritto del lavoratore all’indennità sostitutiva delle ferie non godute: dalla lettera della norma, infatti, si evince come il legislatore italiano sia intervenuto in termini restrittivi, non consentendo la corresponsione dell’indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto, ponendo un divieto di portata generale e non selezionando eccezioni. I Giudici europei hanno affermato che, se da una parte la normativa di attuazione può definire le condizioni di esercizio e di attuazione del diritto alle ferie, d’altra parte la costituzione del diritto stesso non può essere subordinata ad alcuna condizione, giacché l’indennità economica costituisce un diritto connaturato al diritto alle ferie, che trova la sua fonte proprio nella Direttiva 2003/88/CE. Da ciò ne discende che la normativa nazionale potrà sì introdurre delle limitazioni temporali, ad es. dei termini di prescrizione al diritto all’indennità economica, anche successivi alla cessazione del rapporto, a condizione però che il lavoratore sia stato posto nella condizione di esercitare il diritto alle ferie. Sul datore grava, dunque, l’onere di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente stato posto in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto; in mancanza di tale dimostrazione, il lavoratore conserva il diritto all’indennità sostitutiva. La Corte Costituzionale, già con sentenza n. 95/2016, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 comma 8, del D. L. n. 95/2012, nella parte in cui non prevedeva che, in caso di mancata fruizione delle ferie al lavoratore spettasse la corresponsione di un’indennità sostitutiva. La Corte aveva sottolineato che “il diritto alle ferie annuali retribuite costituisce un principio fondamentale, strettamente connesso alla tutela della salute del lavoratore” e che “la sua effettività deve essere garantita anche mediante la corresponsione di un’indennità sostitutiva, qualora la fruizione delle ferie non sia stata possibile per cause non imputabili al lavoratore”. In particolare, la Consulta aveva evidenziato che il divieto di monetizzazione non possa operare nei casi in cui il mancato godimento delle ferie sia imputabile a cause non dipendenti dalla volontà del lavoratore, come malattia o altre situazioni che impediscono la fruizione del riposo annuale. Ed orbene, proprio sulla scia di queste preziose indicazioni della Corte UE e della nostra Consulta, anche la giurisprudenza di merito ha sciolto diversi nodi interpretativi a riguardo. Si menziona in particolare, tra le ultime, la sentenza n.19/2025 del TAR Friuli Venezia - Giulia, che ha posto al centro della pronuncia la questione della corretta informazione e sollecitazione del dipendente pubblico in merito alla fruizione delle ferie, ritenendo che il mancato godimento delle ferie non possa determinare automaticamente la loro perdita senza una previa ed effettiva messa in condizione del lavoratore di fruirne, proprio come sancisce il principio di effettività delineato dalla Corte di Giustizia UE.  Il diritto alle ferie annuali retribuite, infatti, non può estinguersi alla fine del periodo di riferimento e non può essere negata la monetizzazione in assenza di un’effettiva possibilità per il lavoratore di godere di tali giorni.  Tale decisione si inserisce in un filone giurisprudenziale che mira a garantire l’effettività del diritto alle ferie retribuite nel pubblico impiego, affrontando il delicato equilibrio tra l’interesse della pubblica amministrazione alla corretta organizzazione del servizio e il diritto del lavoratore a non vedersi privato della fruizione o della monetizzazione delle ferie per circostanze a lui non imputabili. L’elemento dirimente della decisione è costituito sull’onere della pubblica amministrazione di fornire al dipendente una chiara ed esaustiva informazione circa le conseguenze del mancato godimento delle ferie. Tale obbligo, come già ribadito dalla CGUE, costituisce un presupposto imprescindibile affinché l’eventuale mancata fruizione possa essere ritenuta imputabile al lavoratore. La decisione si pone, dunque, in continuità con la giurisprudenza che ha progressivamente affermato la necessità di tutelare il diritto alle ferie annuali retribuite, impedendone l’automatica estinzione senza un’effettiva possibilità di esercizio. Da ultima, si menziona poi l’Ordinanza della Corte di Cassazione, 15 dicembre 2025, n. 32689, che ha ribadito i medesimi principi sopra espressi, ricordando anche che la perdita del diritto e della correlata indennità può verificarsi “solo qualora il datore di lavoro dimostri di aver concretamente e tempestivamente posto il lavoratore in condizione di esercitare il diritto alle ferie, invitandolo, se necessario anche formalmente, a fruirne e informandolo in modo chiaro delle conseguenze derivanti dalla mancata fruizione”. Uno dei passaggi più significativi dell’ordinanza riguarda proprio l’onere della prova, che non grava più sul lavoratore, ma sul datore di lavoro: non è sufficiente sostenere che il dipendente avrebbe potuto chiedere le ferie, bensì occorre dimostrare di aver agito attivamente affinché ciò accadesse. Questo principio, chiaro e cristallino, incide direttamente sull’interpretazione delle clausole dei CCNL, per cui si auspica che esse siano lette ed attuate sempre in modo conforme al diritto dell’Unione Europea.