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Compravendita e vizi: confermato l’onere della prova a carico del compratore

2026-01-09 15:00

Ilaria Motta

Diritto civile,

Compravendita e vizi: confermato l’onere della prova a carico del compratore

La Suprema Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 31720 del 2025, ha confermato l’onere probatorio a carico del compratore nell’ipotesi di c

La Suprema Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 31720 del 2025, ha confermato l’onere probatorio a carico del compratore nell’ipotesi di compravendita viziata. Nello specifico, la seconda sezione civile della Cassazione ha chiarito in modo definitivo su chi incombe l’onere probatorio, nei casi di vizi della cosa venduta. La disciplina specifica dei vizi della cosa venduta è regolata dagli artt. 1490 e 1492 c.c. Il primo stabilisce che, il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia esente da vizi che ne diminuiscono il valore o la rendano inidonea all’uso previsto; il secondo stabilisce che, in caso di vizi, l’acquirente può chiedere la risoluzione del contratto oppure, alternativamente la riduzione del prezzo. Inoltre, ai sensi dell’art. 2697 c.c., chiunque voglia far valere un diritto in giudizio, nella fattispecie l’acquirente, deve provare i fatti che costituiscono il fondamento della sua pretesa. Nel caso di vizi della cosa venduta, dunque, è necessario dimostrare che il vizio esisteva già al momento della consegna; che lo stesso era grave oppure occulto; che ha impedito o ridotto l’uso previsto della cosa.  Orbene, secondo quanto precisato dalla Suprema Corte, dunque, in virtù della predetta disciplina,  spetta al compratore dimostrare l’esistenza dei vizi preesistenti al trasferimento della proprietà, anche quando la merce appare difettosa solo dopo la consegna. In particolare, il caso specifico sul quale la Cassazione ha sentenziato, riguardava l’acquisto di un macchinario, da parte di un’azienda, del quale, il compratore lamentava difetti e chiedeva pertanto la restituzione del prezzo. Tuttavia l’ordinanza della Corte, ha ribaltato quanto stabilito dalla Corte d’Appello: l’onere della prova incombe in capo all’acquirente; la mera contestazione verbale o le comunicazioni informali non sono sufficienti, poiché è necessario produrre prove certe, documentali e tecniche; l’orientamento è coerente con il principio della “vincitas probandi”, secondo cui, chi ha interesse a far valere un diritto deve essere in grado di provare i fatti essenziali. Pertanto, da un punto di vista pratico, gli acquirenti devono raccogliere tempestivamente prove e, se possibile, documentare la consegna ed il funzionamento iniziale della cosa. La decisione della Corte protegge in particolar modo chi agisce correttamente, nella fattispecie i venditori, evitando qualsivoglia responsabilità ingiustificata per vizi non provati; inoltre, ribadisce l’importanza di una fase istruttoria accurata, mediante l’utilizzo e la produzione di perizie e certificazioni tecniche, soprattutto in materia di macchinari o beni complessi. Non a caso, quanto precisato dalla Suprema Corte conferma un orientamento già consolidato. L’onere probatorio incombente sul compratore, anche per vizi occulti, infatti, era già stato stabilito dalle sentenze n. 17572/2019 e 22130/2017. L’inversione dell’onere della prova è eccezionale e richiede elementi chiari e precisi che dimostrino concretamente comportamenti dolosi o colposi del venditore. In sostanza, dunque, l’ordinanza predetta, si inserisce nel solco di una giurisprudenza ormai stabile, assumendo particolare rilievo per aver richiamato in maniera estremamente netta i confini dell’onere probatorio nelle controversie relative a compravendite. La Cassazione riafferma che la tutela dell’acquirente non può tradursi in una presunzione automatica di responsabilità del venditore, imponendo invece un rigoroso accertamento dei fatti allegati. Ne deriva un messaggio chiaro per gli operatori del diritto: nelle azioni fondate sui vizi  della cosa venduta, la solidità della prova tecnica e documentale rappresenta l’elemento decisivo per l’esito del giudizio. La pronuncia contribuisce così a rafforzare la certezza dei rapporti contrattuali ed a contenere il rischio di contenziosi fondati su mere contestazioni assertive, riequilibrando il sistema tra esigenze di tutela e principio di responsabilità processuale.