Il presente contributo mira ad analizzare il recente intervento in tema di “accordi prematrimoniali” a fronte di una visione comparatistica del diritto privato con gli altri ordinamenti giuridici.
Con riferimento ai fatti, la vicenda trae origine da una scrittura privata del 27 novembre 2011 con la quale i coniugi, molti anni prima della successiva separazione (2019), concordavano la regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali in caso di crisi coniugale. Tale atto fu sottoposto al vaglio nel giudizio di primo grado innanzi al Tribunale di Modena, successivamente in secondo grado dalla Corte d’Appello di Brescia per poi giungere in Cassazione.
In primo luogo i Giudici di legittimità, con l’ordinanza in commento, confermano la validità degli accordi stipulati tra coniugi in previsione di una “futura crisi matrimoniale”, purché non abbiano ad oggetto diritti indisponibili e non contrastino con norme imperative. Tali patti – sottolinea la Corte – costituiscono un esercizio legittimo dell’autonomia privata ex art. 1322 c.c., nella forma di un contratto atipico con condizione sospensiva lecita.
La decisione de quo, non a caso, si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato che ha progressivamente riconosciuto ai coniugi la possibilità di disciplinare anticipatamente i propri rapporti patrimoniali nel caso di separazione o divorzio.
Infatti, dal dato normativo di cui all’articolo 4 della Legge n. 898 del 1970 nonché già dalla risalente pronuncia della Cassazione Civile n. 8109 del 2000, è stato espresso il principio per cui gli accordi con i quali i coniugi fissano in sede di separazione il regime giuridico del futuro ed eventuale divorzio sono da ritenersi nulli a motivo della causa illecita. Tuttavia, si è argomentato ed ampliato il tema per cui è valido l’accordo oggetto di causa qualora, in caso di divorzio, l’altro coniuge corrisponda all’altro una somma di denaro mensile in termini di contratto atipico con condizione sospensiva lecita, espressione non solo delle già richiamata autonomia contrattuale di cui all’articolo 1322 del codice civile ma di esternalizzazione di un fallimento matrimoniale inteso non come causa genetica dell’accordo ma mero evento condizionale che possa configurarsi tra le parti.
La recente decisione del 2025, infatti, supera la concezione “pubblicistica” del matrimonio, inteso come istituzione insuscettibile di regolazione negoziale, in favore di una prospettiva che valorizza l’autonomia privata dei coniugi anche nella fase patologica del rapporto. L’Ordinanza in commento consente, dunque, l’apertura della giurisprudenza verso un modello di autonomia familiare responsabile, nel quale il vincolo coniugale non costituisce più un limite insuperabile all’autoregolamentazione privata, purché resti fermo il presidio dei diritti indisponibili e l’esigenza di tutela della parte debole e l’interesse superiore dei figli al benessere psico-fisico, in armonia con uno sviluppo consapevole dei predetti in attuazione di una responsabilità genitoriale congiunta.
