La disciplina del processo in assenza continua a costituire uno dei terreni più delicati del processo penale contemporaneo, nel quale si misura, con particolare evidenza, l’equilibrio tra le esigenze di funzionalità del sistema e la tutela effettiva del diritto di difesa. A oltre un decennio dalla riforma introdotta dalla legge n. 67 del 2014, non può dirsi definitivamente superata la tendenza, soprattutto nella prassi applicativa, a surrogare l’accertamento della conoscenza processuale con automatismi fondati su indici formali, talora elevati surrettiziamente a presunzioni.
In questo quadro si colloca la sentenza della Corte di cassazione, Sezione V penale, 16 dicembre 2025, n. 40489, che – lungi dal segnare una svolta innovativa – si inserisce in linea di rigorosa continuità con l’impostazione nomofilattica tracciata dalle Sezioni Unite (Ismail Darwish), riaffermandone i presupposti metodologici e i corollari applicativi. Proprio per questo, la pronuncia assume un rilievo che travalica il caso concreto, ponendosi come intervento correttivo rispetto a persistenti fraintendimenti interpretativi.
La vicenda processuale presenta uno schema ricorrente nella prassi giudiziaria: l’imputato, nella fase delle indagini preliminari, nomina un difensore di fiducia ed elegge domicilio presso il suo studio; la citazione a giudizio viene notificata presso il domiciliatario; prima della prima udienza il difensore rinuncia al mandato, dichiarando di non essere mai stato contattato dall’assistito e di ignorarne il domicilio; il processo prosegue con la nomina di un difensore d’ufficio e si conclude con una sentenza di condanna divenuta irrevocabile. A fronte dell’istanza di rescissione del giudicato proposta ai sensi dell’art. 629-bis c.p.p., la Corte di appello nega il rimedio valorizzando la precedente nomina del difensore di fiducia e la ritenuta “mancanza di diligenza informativa” dell’imputato.
È proprio su questo snodo che la Cassazione individua l’errore giuridico della decisione di merito. Il ragionamento censurato muove da un’equivalenza implicita ma concettualmente scorretta: quella tra negligenza informativa e volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento.
Nel sistema delineato dall’art. 420-bis c.p.p., il processo può legittimamente celebrarsi in assenza dell’imputato solo in presenza di condizioni rigorosamente tipizzate: la certezza della conoscenza della vocatio in ius, ovvero la prova che l’imputato si sia volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di singoli atti dello stesso. Gli indici richiamati dalla norma – dichiarazione o elezione di domicilio, nomina del difensore di fiducia, sottoposizione a misura cautelare – non assolvono a una funzione presuntiva automatica, ma costituiscono meri elementi indiziari, da interpretare secondo la loro funzione concreta e nel contesto fattuale di riferimento. La Corte ribadisce con chiarezza che la “negligenza informativa” dell’imputato – intesa come mancato mantenimento dei contatti con il difensore, irreperibilità di fatto o inerzia informativa – può, al più, assumere rilievo quale dato valutabile nel quadro complessivo, ma non è mai idonea, di per sé sola, a integrare la nozione di volontaria sottrazione. Quest’ultima richiede condotte positive, univocamente orientate a evitare la conoscenza del processo, e un accertamento in fatto che investa anche il coefficiente psicologico della condotta. Diversamente opinando, si finirebbe per reintrodurre, sotto una diversa etichetta semantica, quelle presunzioni di conoscenza che il legislatore del 2014 ha consapevolmente espunto dall’ordinamento. Particolarmente significativo è il passaggio motivazionale in cui la Corte valorizza la rinuncia al mandato del difensore di fiducia, accompagnata dalla dichiarata perdita di ogni contatto con l’imputato. In una simile evenienza, la precedente elezione di domicilio presso lo studio del difensore perde ogni attitudine dimostrativa dell’effettiva conoscenza della vocatio in ius. La notifica, pur formalmente corretta, resta confinata in una dimensione meramente apparente, risolvendosi in una fictio che non soddisfa il requisito della conoscibilità effettiva. La pronuncia consente così di riaffermare una distinzione di particolare raffinatezza dogmatica, già emersa nella giurisprudenza di legittimità: quella tra notifica “possibile”, idonea a raggiungere l’imputato nella sua sfera di conoscenza, e notifica “in mera forma”, che, pur rispettosa delle regole procedurali, non realizza alcun contatto conoscitivo effettivo. Solo la prima può legittimare il processo in assenza; la seconda impone, in difetto di prova della volontaria sottrazione, il ricorso ai rimedi restitutori. Le ricadute applicative del principio riaffermato non sono marginali. Ai giudici di merito è richiesto un accertamento più penetrante e individualizzato, che rifugga da scorciatoie presuntive e si misuri con la concreta dinamica conoscitiva del procedimento. Sul versante difensivo, la decisione offre indicazioni preziose: la necessità di documentare la cessazione dei contatti con il difensore, di valorizzare le rinunce al mandato e di contrastare ogni automatismo fondato sulla sola irreperibilità dell’imputato. In definitiva, la sentenza n. 40489 del 2025 non amplia il perimetro delle garanzie, ma ne riafferma la corretta collocazione sistematica. Il processo in assenza non può trasformarsi in uno strumento sanzionatorio della negligenza dell’imputato, né la diligenza informativa può essere surrettiziamente elevata a onere probatorio a suo carico. La Corte riafferma un principio di metodo prima ancora che di esito: la legittimità del rito in assenza si fonda sulla prova della conoscenza o della volontà di sottrazione, non sulla mera apparenza degli indici. Ogni diversa soluzione finirebbe per sacrificare la sostanza del diritto di difesa sull’altare della forma, in contrasto con i principi costituzionali che presidiano il giusto processo.
