Il processo minorile, sia in ambito penale sia civile, è caratterizzato da regole, finalità e ruoli peculiari che lo distinguono nettamente dal procedimento ordinario degli adulti. Nel settore penale, la disciplina è contenuta nel d.P.R. 448 del 1988, che pone al centro la funzione educativa e la residualità della detenzione. L’istituto più emblematico è la sospensione del processo con messa alla prova, che consente al minore di intraprendere un percorso educativo personalizzato e, in caso di esito positivo, di ottenere l’estinzione del reato. Attorno a questo meccanismo ruotano diverse figure: il Tribunale per i minorenni, che assume decisioni in ogni fase; la Procura, che avvia l’azione penale e favorisce percorsi riparativi; l’Ufficio di servizio sociale per i minorenni, che elabora e monitora i progetti di recupero; e naturalmente il difensore, la cui presenza è sempre obbligatoria.
Negli ultimi anni il legislatore è intervenuto per limitare la messa alla prova in casi di particolare gravità. Con il cosiddetto decreto Caivano del 2023 sono stati introdotti reati ostativi, soprattutto in materia di violenza sessuale aggravata. Tuttavia la Corte costituzionale, con la sentenza n. 8 del 2025, ha chiarito che queste preclusioni non si applicano retroattivamente ai fatti commessi prima dell’entrata in vigore della riforma, riaffermando così il principio di legalità. Nella stessa direzione si muove la Cassazione penale, che con la decisione n. 29652 del 2024 ha ribadito la centralità della finalità rieducativa ammettendo la reiterazione della messa alla prova anche più volte, in linea con la specificità del rito minorile.
Sul versante civile, il Tribunale per i minorenni e le sezioni specializzate dei Tribunali ordinari intervengono nelle situazioni di conflitto familiare, nei casi di decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale e nei procedimenti di adozione. Un punto delicato riguarda l’ascolto del minore, riconosciuto come diritto sostanziale dall’art. 315-bis c.c. e più volte ribadito dalla giurisprudenza. La Cassazione, con l’ordinanza n. 3576 del febbraio 2024 e con la sentenza n. 10250 dell’aprile 2024, ha chiarito che l’audizione del minore costituisce la regola e che l’omissione è possibile solo quando sia concretamente pregiudizievole o manifestamente superflua, circostanza che deve essere sempre motivata. La stessa Corte, con ulteriori pronunce nel 2024, ha esteso questo principio anche alle decisioni che riguardano il cognome del minore e altre scelte identitarie.
Un ruolo centrale è svolto dal curatore speciale, figura nominata in caso di conflitto di interessi tra genitori e figli, la cui assenza, quando necessaria, determina un vizio del contraddittorio. Anche i servizi sociali sono protagonisti del processo civile minorile, in quanto collaborano con i giudici e i pubblici ministeri nel predisporre valutazioni, piani di sostegno e interventi di urgenza. A questo proposito, l’articolo 403 c.c., riformato nel 2022, disciplina l’allontanamento immediato del minore in caso di grave pericolo, prevedendo un controllo giudiziale tempestivo e il coinvolgimento obbligatorio della pubblica autorità e dei genitori.
Le sentenze più recenti delineano quindi alcuni snodi fondamentali. In campo penale, la non retroattività delle preclusioni alla messa alla prova e la sua reiterabilità rafforzano la dimensione educativa del processo. In ambito civile, l’obbligo di ascolto del minore e la centralità del curatore speciale sono stati ribaditi con decisioni puntuali, che ne sottolineano la natura di garanzie essenziali. Anche la Cassazione, nel 2024 e 2025, ha ricordato che la decadenza dalla responsabilità genitoriale deve essere considerata extrema ratio, adottabile solo a fronte di fatti gravi e concreti, ma compatibile con una successiva regolamentazione dei rapporti col genitore decaduto, sempre nell’ottica del superiore interesse del minore.
Da quanto esposto sinora si deduce come il diritto minorile continua a muoversi lungo un crinale delicato: da un lato, la necessità di tutelare efficacemente i minori in situazioni di rischio; dall’altro, la valorizzazione della loro soggettività processuale attraverso strumenti come la messa alla prova, l’ascolto diretto e la nomina del curatore speciale. Le fonti normative di riferimento restano il d.P.R. 448/1988 per il processo penale e gli articoli 315-bis, 330-333 e 403 del codice civile per quello civile, insieme agli interventi della riforma Cartabia del 2022. Le pronunce recenti della Corte costituzionale e della Corte di Cassazione confermano che il processo minorile è uno spazio in continua evoluzione, dove la dimensione educativa e la centralità del minore rimangono i cardini irrinunciabili.