La sentenza della Corte costituzionale n. 117 del 2026 rappresenta uno degli approdi più significativi del recente dibattito concernente i rapporti tra politica criminale, obblighi internazionali e sindacato di costituzionalità. La pronuncia, destinata ad assumere un ruolo centrale nella successiva elaborazione giurisprudenziale e dottrinale, consolida definitivamente l'orientamento inaugurato dalla sentenza n. 95 del 2025, confermando la piena legittimità costituzionale della scelta del legislatore di abrogare il delitto di abuso d'ufficio previsto dall'art. 323 del codice penale. Più che limitarsi a risolvere una specifica questione di costituzionalità, la Corte coglie l'occasione per delineare, con particolare rigore metodologico, i confini entro i quali possono operare gli obblighi internazionali di incriminazione e, soprattutto, per riaffermare la centralità della discrezionalità parlamentare nella conformazione della politica criminale dello Stato.
L'intervento legislativo operato con la legge 9 agosto 2024, n. 114, ha segnato uno dei momenti di maggiore discontinuità nella disciplina dei delitti contro la pubblica amministrazione. L'eliminazione dell'art. 323 cp è stata giustificata dal legislatore attraverso una pluralità di argomentazioni, riconducibili principalmente all'esigenza di superare le criticità applicative che avevano accompagnato la fattispecie sin dalla sua introduzione e, soprattutto, dalle numerose modifiche che nel tempo ne avevano progressivamente ridisegnato la struttura. L'abuso d'ufficio era divenuto, infatti, uno dei reati maggiormente controversi dell'intero sistema penale, caratterizzato da una significativa sproporzione tra il numero delle iscrizioni nel registro delle notizie di reato e quello delle condanne definitive. Tale circostanza aveva alimentato un acceso dibattito circa l'effettiva capacità della norma incriminatrice di vincente gli obiettivi di tutela della legalità amministrativa, evidenziando, al contempo, gli effetti distorsivi prodotti sull'attività dei pubblici funzionari.
Il fenomeno della cosiddetta "burocrazia difensiva" costituisce, da questo punto di vista, il principale argomento politico-criminale posto a fondamento della scelta abrogativa. Secondo l'impostazione accolta dal legislatore, l'eccessiva ampiezza della fattispecie incriminatrice avrebbe determinato un diffuso atteggiamento di cautela da parte dei pubblici dipendenti, frequentemente indotti ad assumere decisioni ispirate non già al perseguimento dell'interesse pubblico, bensì all'esigenza di evitare possibili conseguenze sul piano penale. La prospettiva di essere sottoposti a procedimenti giudiziari anche in presenza di situazioni caratterizzate da margini interpretativi particolarmente ampi avrebbe così prodotto un effetto paralizzante sull'azione amministrativa, compromettendo i principi di efficienza e buon andamento sanciti dall'art. 97 della Costituzione.
La scelta legislativa non ha tuttavia mancato di suscitare diffusa perplessità, sia in dottrina sia nella magistratura di merito. L'abrogazione del delitto di abuso d'ufficio è stata infatti interpretata da numerosi osservatori come un significativo arretramento della tutela penale della pubblica amministrazione, idoneo a creare aree di sostanziale impunità rispetto a condotte caratterizzate dall'esercizio distorto della funzione pubblica. Le preoccupazioni hanno particolare assunto intensità con riferimento agli obblighi internazionali assunti dall'Italia nell'ambito delle principali convenzioni anticorruzione, inducendo diversi giudici a ritenere che la soppressione della fattispecie incriminatrice potesse risultare incompatibile con l'art. 117, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui impone il rispetto degli obblighi derivanti dagli accordi internazionali.
È proprio da racconto presupposto che partecipare ad avviare le numerose ordinanze di rimessione sottoposte all'esame della Corte costituzionale. I giudici rimettenti, pur muovendo da vicende processuali differenti, convergono nell'affermare che la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata a Mérida il 31 ottobre 2003 e ratificata dall'Italia con la legge n. 116 del 2009, avrebbe imposto allo Stato italiano un obbligo di mantenere nel proprio ordinamento una fattispecie penale idonea a reprimere gli abusi commessi dai pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni. In questa prospettiva, la successiva abrogazione dell'art. 323 cp verrebbe a configurare una violazione degli obblighi convenzionali e, conseguentemente, dell'art. 117 Cost., quale parametro costituzionale interposto.
L'argomentazione sviluppata dai giudici a quibus si fonda principalmente sull'interpretazione dell'arte. 19 della Convenzione di Mérida, dedicato all'abuso di funzioni. Tale disposizione prevede che ciascuno Stato parte "consideri l'adozione" delle misure legislative necessarie a qualificare come reato il comportamento del pubblico ufficiale che abusi delle proprie funzioni per ottenere un indebito vantaggio. Secondo i rimettenti, l'obbligo di "considerare" l'introduzione della fattispecie penale non dovrebbe essere interpretato in senso meramente procedurale, ma come manifestazione di un più ampio dovere di assicurare una tutela effettiva contro gli abusi della funzione pubblica. Da ciò deriverebbe l'impossibilità, per uno Stato che abbia già introdotto tale incriminazione, di eliminarla successivamente senza violare gli impegni assunti sul piano internazionale.
È proprio questa costruzione teorica a costituire il nucleo centrale della decisione della Corte costituzionale. La sentenza n. 117 del 2026 non si limita infatti a verificare la conformità della legge abrogativa rispetto al parametro convenzionale, ma affronta una questione di carattere ben più generale, concernente la natura e l'intensità degli obblighi internazionali di criminalizzazione e la loro capacità di incidere sulla discrezionalità del legislatore nazionale. La Corte è chiamata, in sostanza, a stabilire se la ratifica di una convenzione internazionale possa trasformare una scelta di politica criminale, originariamente rimessa alla libera determinazione del Parlamento, in un vincolo permanente idoneo a impedire ogni successivo intervento di depenalizzazione.
La risposta offerta dalla Corte è netta e si sviluppa attraverso un'articolata ricostruzione della struttura della Convenzione di Mérida, del significato delle sue disposizioni e dei principi che regolano i rapporti tra ordinamento interno e diritto internazionale pattizio. Fin dalle prime pagine della motivazione emerge chiaramente la volontà del giudice costituzionale di evitare interpretazioni estensive degli obblighi convenzionali che possono tradursi in indebite limitazioni della funzione legislativa. La discrezionalità nella conformazione del diritto penale viene così riaffermata quale elemento essenziale del principio democratico, destinato a cedere soltanto in presenza di obblighi internazionali espressi, inequivoci e giuridicamente vincolanti.
L'elemento maggiormente innovativo della pronuncia risiede nella ricostruzione del significato dell'art. 19 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione e, più in generale, nella distinzione tra obblighi internazionali di incriminazione e disposizioni convenzionali che si limitano a formulare indicazioni programmatiche rivolte agli Stati aderenti. La Corte si muove dall'analisi letterale della disposizione, osservando come il legislatore internazionale abbia volutamente utilizzato una formula profondamente diversa rispetto a quella adottata in altri articoli della medesima Convenzione. Mentre alcune fattispecie corruttive sono accompagnate dall'obbligo espresso di adottare le necessarie misure legislative affinché determinate condotte costituiscano reato, l'art. 19 impiega l'espressione "shall consider adopting", imponendo agli Stati soltanto di valutare l'opportunità dell'introduzione della fattispecie incriminatrice. Tale scelta terminologica non rappresenta una semplice sfumatura linguistica, bensì esprime una precisazione opzione politico-giuridica maturata nel corso dei lavori preparatori della Convenzione, volta a preservare un ampio margine di autonomia degli ordinamenti nazionali rispetto alla repressione penale dell'abuso di funzioni.
La Corte valorizza, a tal proposito, anche la struttura complessiva della Convenzione di Mérida, evidenziando come essa distingua chiaramente tra “reati obbligatori” e “reati non obbligatori”. Le prime costituiscono oggetto di veri e propri obblighi internazionali di criminalizzazione, rispetto ai quali gli Stati contraenti non dispongono di alcun margine di discrezionalità circa l'an dell'incriminazione. Le seconde, invece, rappresentano ipotesi rispetto alle quali il legislatore internazionale ha ritenuto opportuno limitarsi a raccomandare una valutazione, lasciando ai singoli Stati la decisione finale sulla configurazione degli strumenti di tutela ritenuti più adeguati. L'abuso d'ufficio appartiene inequivocabilmente a questa seconda categoria, con la conseguenza che nessun obbligo internazionale impone la presenza di una corrispondente figura criminosa nell'ordinamento interno.
Muovendo da tale ricostruzione, la Corte esclude radicalmente che possa essere configurato un principio di "stand still", vale a dire un divieto di regressione della tutela penale una volta che l'incriminazione sia stata introdotta nell'ordinamento nazionale. Secondo la prospettazione dei giudici rimettenti, infatti, l'obbligo convenzionale di valutare l'introduzione del reato, una volta adempiuto mediante la previsione dell'art. 323 cp, si sarebbe trasformato in un obbligo permanente di conservarlo. Tale impostazione viene ritenuta privata di qualsiasi fondamento normativo. La Corte osserva come un simile effetto finirebbe per attribuire alla Convenzione una portata significativamente più ampia rispetto a quella effettivamente voluta dagli Stati firmatari, introducendo un vincolo permanente che il testo convenzionale non contempla in alcun modo.
Sotto questo profilo, la motivazione assume un rilievo che trascende la vicenda dell'abuso d'ufficio, offrendo importanti chiarimenti sul rapporto tra diritto internazionale pattizio e ordinamento costituzionale interno. L'arte. 117, primo comma, della Costituzione, infatti, impone certamente al legislatore nazionale il rispetto degli obblighi derivanti dai trattati internazionali, ma non autorizza il giudice costituzionale ad attribuire a tali obblighi un'estensione diversa da quella risultante dal loro contenuto effettivo. Il parametro interposto può operare esclusivamente nei limiti del vincolo internazionale realmente assunto dallo Stato e non può essere costruito attraverso interpretazioni evolutive che trasformano raccomandazioni o obblighi procedurali in veri e propri doveri sostanziali di incriminazione.
È proprio su questo passaggio che la sentenza offre uno dei contributi più rilevanti alla teoria delle fonti. La Corte riafferma che il diritto internazionale pattizio non costituisce un limite generico alla discrezionalità legislativa, ma soltanto un vincolo specifico nei casi in cui gli Stati hanno espressamente autorizzato a comprimere la propria autonomia normativa. La scelta di aderire a una convenzione internazionale non comporta automaticamente una rinuncia permanente al potere di modificare il diritto interno, soprattutto quando il trattato stesso riconosce agli Stati un margine di apprezzamento circa gli strumenti attraverso i quali concorrenti gli obiettivi convenzionali.
La decisione si inserisce così nel più ampio orientamento della giurisprudenza costituzionale volto a delimitare rigorosamente l'ambito del sindacato sulle scelte di politica penale. Da tempo la Corte afferma che la selezione delle condotte meritevoli di pena costituisce una delle manifestazioni più significative della discrezionalità legislativa, poiché implica valutazioni di natura politica, sociale e criminologica che appartengono fisiologicamente al Parlamento. La determinazione del livello di tutela penale, la scelta delle sanzioni e persino la decisione di ricorrere o meno allo strumento penalistico costituiscono espressione della rappresentanza democratica e non possono essere sostituite dal giudizio del giudice costituzionale.
Non è casuale che la Corte richiami il principio secondo cui il diritto penale rappresenta l'extrema ratio dell'ordinamento. Tale affermazione assume, nel caso di specie, un valore particolarmente significativo, poiché consente di ricondurre la scelta abrogativa all'interno della fisiologica evoluzione della politica criminale. Il legislatore, infatti, può ritenere che una determinata forma di tutela non sia più necessaria o che gli interessi protetti possano essere salvaguardati mediante strumenti diversi, appartenenti al diritto amministrativo, disciplinare, contabile o civile. La Costituzione non impone una determinata intensità della risposta punitiva, ma richiede soltanto che le scelte legislative rispettino i principi di ragionevolezza, proporzionalità e legalità.
Da questa prospettiva emerge con chiarezza la differenza tra il controllo di costituzionalità e il giudizio sull'opportunità politica delle scelte legislative. La Corte evita accuratamente di esprimere qualsiasi valutazione circa la bontà della riforma del 2024, ribadendo che non spetta al giudice delle leggi che stabilisce se l'abrogazione dell'abuso d'ufficio costituisce una scelta condivisibile sotto il profilo della lotta alla corruzione. Il sindacato della Corte si arresta dinanzi alla verifica dell'esistenza di un vincolo costituzionale o internazionale idoneo a impedire tale opzione legislativa. Esclusa la presenza di racconto vincolo, ogni ulteriore valutazione appartiene esclusivamente al circuito della responsabilità politica del Parlamento.
È proprio questa rigorosa distinzione tra controllo di legittimità e giudizio di merito politico a rappresentare uno degli aspetti più convincenti della decisione. La Corte riafferma la propria funzione di garante della Costituzione, evitando di trasformarsi in un soggetto chiamato a valutare l'efficacia delle politiche pubbliche. Ne deriva una significativa valorizzazione dal principio di separazione dei poteri e della responsabilità democratica del legislatore, il quale rimane il solo titolare delle scelte fondamentali in materia di politica penale, salvo il rispetto dei limiti imposti dalla Costituzione e dagli obblighi internazionali effettivamente vincolanti.
La sentenza n. 117 del 2026 consolida l'orientamento già espresso dalla Corte costituzionale con la decisione n. 95 del 2025, riaffermando che la scelta di incriminare o depenalizzare una determinata condotta rientra nella discrezionalità del legislatore, salvo il rispetto di specifici obblighi costituzionali o internazionali. La Corte esclude che la Convenzione di Mérida imponga un obbligo permanente di mantenere il reato di abuso d'ufficio, chiarendo che l'art. 19 non introduce un vincolo di criminalizzazione, ma lascia agli Stati un margine di apprezzamento nella definizione delle proprie politiche penali. La pronuncia assume così un rilievo che travalica la vicenda dell'art. 323 cp, ribadendo il principio secondo cui il sindacato di costituzionalità non può estendersi alla valutazione dell'opportunità delle scelte di politica criminale, riservata alla discrezionalità del Parlamento.
