Con sentenza n. 59/2026 della Corte costituzionale si colloca nel solco di un orientamento tradizionalmente deferente verso la discrezionalità del legislatore in materia processuale, ma non appare del tutto persuasiva nella misura in cui esclude qualsiasi rilevanza costituzionale alla mancanza di un meccanismo di ristoro per l’indagato ingiustamente coinvolto nel subprocedimento di opposizione all’archiviazione. La Corte, infatti, valorizza in modo decisivo il favor querelae, ritenendo non irragionevole la scelta legislativa di non scoraggiare l’iniziativa della persona offesa; tuttavia, tale opzione rischia di tradursi in una sostanziale immunità da responsabilità anche in presenza di condotte connotate da colpa grave.
Il punto più problematico della motivazione risiede nella sottovalutazione dell’impatto concreto che l’opposizione all’archiviazione può avere sulla sfera giuridica dell’indagato. La necessaria assistenza tecnica nell’udienza camerale ex artt. 409 e 410 c.p.p. comporta infatti costi economici immediati e, non di rado, un pregiudizio reputazionale, senza che l’ordinamento appronti alcun rimedio, neppure nei casi di manifesta infondatezza dell’iniziativa. In tal senso, la soluzione adottata dalla Corte finisce per alterare l’equilibrio tra le parti, sacrificando in modo eccessivo la posizione dell’indagato sull’altare delle esigenze di partecipazione della persona offesa.
Non convince, inoltre, il rilievo attribuito al potere “filtro” del giudice per le indagini preliminari. La giurisprudenza richiamata valorizza certamente la possibilità di dichiarare inammissibili le opposizioni manifestamente esplorative, ma nella prassi tale controllo si rivela spesso limitato e non idoneo a impedire la celebrazione dell’udienza camerale. La stessa nozione di “colpa grave”, evocata dal rimettente, non trova alcuno spazio operativo nel sistema vigente, con la conseguenza che iniziative palesemente infondate possono comunque produrre effetti pregiudizievoli per l’indagato, senza alcuna forma di responsabilizzazione della parte privata.
Ancora più discutibile appare il rigetto del parametro di cui all’art. 3 Cost. sotto il profilo della disparità di trattamento. È vero che l’archiviazione si colloca in una fase anteriore all’esercizio dell’azione penale, ma tale differenza non sembra di per sé sufficiente a giustificare una disciplina così radicalmente asimmetrica rispetto a quella prevista dall’art. 427 c.p.p. L’argomento della “instabilità” del provvedimento di archiviazione appare, infatti, poco incisivo, ove si consideri che anche l’esposizione al procedimento camerale costituisce un pregiudizio attuale e concreto, che non viene meno per il solo fatto della possibile riapertura delle indagini.
In definitiva, la pronuncia sembra riflettere una concezione ancora sbilanciata del processo penale, nella quale la posizione della persona offesa è progressivamente valorizzata senza un corrispondente rafforzamento delle garanzie dell’indagato nella fase delle indagini preliminari. Una soluzione più equilibrata avrebbe potuto essere quella di sollecitare un intervento additivo “di principio”, limitato ai casi di dolo o colpa grave dell’opponente, in linea con quanto già previsto per le fasi successive del procedimento. In assenza di tale correttivo, il sistema rischia di tollerare forme di abuso dello strumento oppositivo, in contrasto non solo con esigenze di economia processuale, ma anche con il principio di ragionevolezza e con una lettura sostanziale del diritto di difesa ex art. 24 Cost.
