Con la sentenza n. 87 del 21 maggio 2026, la Corte costituzionale affronta una questione di particolare rilievo sistematico concernente il rapporto tra la riduzione di pena prevista per la mancata impugnazione della sentenza emessa all’esito del giudizio abbreviato e l’accesso alle pene sostitutive. Pur dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal GIP di Nola in funzione di giudice dell’esecuzione, la Consulta afferma con chiarezza che il giudice dell’esecuzione, una volta rideterminata la pena ai sensi dell’art. 442, comma 2-bis, c.p.p., può valutare anche l’applicazione delle pene sostitutive quando la nuova pena rientri nei limiti previsti dalla legge. La decisione si inserisce nel solco della precedente sentenza n. 208 del 2024 e valorizza il principio dei cosiddetti “poteri impliciti” del giudice dell’esecuzione.
La questione trae origine da un procedimento celebrato con rito abbreviato davanti al Tribunale di Nola. L’imputato era stato condannato alla pena di quattro anni e quattro mesi di reclusione e a 18.000 euro di multa per il reato di traffico illecito di sostanze stupefacenti. La sentenza non era stata impugnata ed era quindi divenuta irrevocabile.
Successivamente, il difensore del condannato aveva chiesto al giudice dell’esecuzione l’applicazione della riduzione di un sesto della pena prevista dall’art. 442, comma 2-bis, c.p.p., nonché la sostituzione della pena così rideterminata con la detenzione domiciliare sostitutiva.
Applicando la riduzione prevista dalla legge, la pena era stata rideterminata in tre anni, sette mesi e dieci giorni di reclusione, dunque entro il limite di quattro anni previsto per l’accesso alla detenzione domiciliare sostitutiva.
Il giudice dell’esecuzione riteneva tuttavia che la disciplina vigente non gli attribuisse espressamente il potere di disporre tale sostituzione e, per questa ragione, sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 442, comma 2-bis, e 676, comma 3-bis, c.p.p.
Secondo il giudice di Nola, il sistema presentava una lacuna normativa.
La riduzione di pena conseguente alla mancata impugnazione della sentenza avrebbe potuto condurre il condannato entro i limiti richiesti per l’accesso alle pene sostitutive, ma nessuna disposizione attribuiva espressamente al giudice dell’esecuzione il potere di valutarne l’applicazione.
Da ciò deriverebbero conseguenze ritenute incompatibili con diversi parametri costituzionali.
Da un lato, il condannato verrebbe privato della possibilità di accedere a una risposta sanzionatoria potenzialmente più adeguata alle finalità rieducative della pena, in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost.
Dall’altro lato, il sistema rischierebbe di incentivare impugnazioni proposte esclusivamente per ottenere una riduzione di pena utile all’accesso alle pene sostitutive, frustrando così le finalità deflattive perseguite dalla riforma del processo penale e incidendo sul principio della ragionevole durata del processo, tutelato dagli artt. 111 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU.
La questione si colloca nel solco di una precedente decisione della stessa Corte costituzionale.
Con la sentenza n. 208 del 2024, infatti, la Consulta aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 442, comma 2-bis, e 676, comma 3-bis, c.p.p. nella parte in cui non consentivano al giudice dell’esecuzione di concedere la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna quando tali benefici fossero diventati concedibili solo a seguito della riduzione di un sesto della pena.
Il giudice rimettente chiedeva, dunque, una pronuncia analoga, questa volta riferita alle pene sostitutive.
Nella motivazione, la Corte dedica ampio spazio alla funzione delle pene sostitutive all’interno dell’ordinamento.
La Consulta ricorda come la riforma introdotta dal D.Lgs. n. 150 del 2022 abbia perseguito l’obiettivo di valorizzare strumenti alternativi alla detenzione breve, ritenuta spesso inidonea a realizzare efficaci percorsi di reinserimento sociale e, anzi, potenzialmente produttiva di effetti de socializzanti.
Le pene sostitutive vengono descritte come sanzioni autonome, funzionali a garantire il “volto costituzionale” del sistema penale e orientate al perseguimento delle finalità rieducative sancite dall’art. 27, terzo comma, della Costituzione.
Secondo la Corte, esse rappresentano strumenti attraverso i quali il giudice può individuare la risposta sanzionatoria più adeguata alle caratteristiche del fatto e della persona del condannato, contemperando le esigenze di reinserimento sociale con quelle di prevenzione della recidiva.
La Corte riconosce che una interpretazione delle disposizioni censurate tale da escludere il potere del giudice dell’esecuzione di applicare le pene sostitutive determinerebbe effettivamente una serie di criticità costituzionali.
In particolare, si realizzerebbe una disparità di trattamento rispetto agli altri imputati che beneficiano delle riduzioni di pena derivanti da scelte processuali deflattive.
Si impedirebbe inoltre l’accesso a strumenti sanzionatori che il legislatore considera maggiormente conformi alla finalità rieducativa della pena.
Verrebbe altresì compromessa la possibilità di una piena individualizzazione del trattamento sanzionatorio, privando il giudice di uno strumento essenziale per adeguare la risposta penale alle peculiarità del caso concreto.
Infine, il sistema finirebbe per incentivare impugnazioni incompatibili con la finalità deflattiva perseguita dalla riforma.
Pur condividendo le preoccupazioni sostanziali del giudice rimettente, la Corte non ritiene necessario intervenire con una nuova pronuncia additiva.
La ragione è che, a differenza di quanto avvenuto nel 2024, non esiste un diritto vivente consolidato che impedisca una lettura costituzionalmente orientata delle disposizioni censurate.
La Consulta valorizza il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, quando la legge attribuisce a un giudice una determinata funzione, devono ritenersi conferiti anche tutti i poteri necessari per esercitarla efficacemente.
Applicando tale principio, la Corte afferma che il potere del giudice dell’esecuzione di rideterminare la pena ai sensi dell’art. 442, comma 2-bis, c.p.p. comprende necessariamente anche quello di adottare i provvedimenti che conseguono alla nuova determinazione della pena.
Pertanto, una volta che la riduzione di un sesto abbia condotto la pena entro i limiti previsti per la sostituzione, il giudice dell’esecuzione può valutare la sussistenza degli ulteriori presupposti richiesti dalla legge per applicare la pena sostitutiva.
La Corte sottolinea inoltre che il giudizio di esecuzione rappresenta una sede idonea ad ospitare quei “frammenti di cognizione” che si rendano necessari per decidere questioni non affrontate dal giudice della cognizione perché all’epoca non rilevanti.
Nel caso esaminato, il fatto nuovo è rappresentato proprio dalla mancata impugnazione della sentenza e dalla conseguente riduzione della pena.
Per questo motivo, il giudice dell’esecuzione può fissare un’udienza camerale e procedere alle valutazioni richieste dall’eventuale sostituzione della pena, applicando, in quanto compatibili, le disposizioni processuali previste per le pene sostitutive.
Con la sentenza n. 87 del 2026 la Corte costituzionale dichiara, quindi, non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal GIP di Nola, ma al tempo stesso fornisce un’indicazione interpretativa di grande rilievo pratico.
La Consulta chiarisce infatti che il giudice dell’esecuzione, quando ridetermina la pena in applicazione dell’art. 442, comma 2-bis, c.p.p., non è limitato a una mera operazione matematica. Egli può anche valutare la concessione delle pene sostitutive qualora la nuova pena rientri nei limiti stabiliti dalla legge e ne ricorrano gli ulteriori presupposti.
La decisione consolida così una lettura del giudizio di esecuzione come sede capace di garantire la piena effettività delle finalità rieducative della pena, dell’individualizzazione del trattamento sanzionatorio e degli obiettivi di deflazione processuale perseguiti dalla riforma del 2022.
