Il regionalismo differenziato si configura quale meccanismo di attribuzione, alle Regioni, di «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia» in riferimento a talune materie elencate nei commi secondo e terzo dell’art. 117 Cost., secondo una procedura delineata — seppur in termini lacunosi — dal terzo comma dell’art. 116 Cost. Nel perimetro del presente contributo, merita particolare attenzione la possibilità, per una Regione richiedente, di ottenere competenze tanto in materia di “norme generali sull’istruzione” [art. 117, co. 2, lett. n), attualmente riservata alla potestà legislativa esclusiva statale], quanto in materia di “istruzione” (art. 117, co. 3), soggetta a competenza legislativa concorrente. È evidente come la formulazione normativa impiegata dal legislatore costituzionale si connoti per una significativa opacità concettuale, che ha reso necessaria una complessa opera esegetica da parte della Corte costituzionale, volta a delineare i confini funzionali tra le due sfere materiali. In merito alla nozione di “norme generali sull’istruzione”, la giurisprudenza costituzionale ha chiarito trattarsi di disposizioni statali riconducibili agli artt. 33 e 34 Cost., deputate a definire l’ossatura fondamentale del sistema nazionale di istruzione. Esse richiedono, per loro natura, un’applicazione uniforme sull’intero territorio statale, al fine di garantire, tramite un’offerta formativa omogenea, l’effettiva parità di trattamento tra gli utenti. Di contro, i principi fondamentali relativi alla materia “istruzione” si configurano quali criteri, obiettivi e direttive volti ad assicurare l’esistenza di un nucleo comune su scala nazionale, pur necessitando dell’intervento attuativo del legislatore regionale, chiamato a conformarsi ai suddetti principi. In tale contesto sistematico si colloca l’art. 38 del D.Lgs. n. 286/1998, che sancisce l’obbligo scolastico per i minori stranieri alle medesime condizioni previste per gli alunni italiani. Tale disposizione, per la sua portata generale e sistemica, appare pacificamente ascrivibile al novero delle “norme generali sull’istruzione”, con conseguente riconducibilità alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Da ciò discende l’interrogativo circa le possibili conseguenze giuridiche di un’eventuale devoluzione alle Regioni della competenza in tale ambito. Potrebbero queste, in virtù della differenziazione, prevedere condizioni più restrittive per l’accesso all’istruzione dei minori stranieri? A giudizio di chi scrive, tale evenienza deve essere recisamente esclusa. La stessa formulazione dell’art. 34 Cost. — che riconosce il diritto all’istruzione a “tutti”, e non soltanto ai cittadini — impone un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma, tale da escludere qualsivoglia limitazione discriminatoria operata in sede regionale nei confronti dei minori stranieri. Una simile disposizione si porrebbe in evidente contrasto con il parametro costituzionale, risultando affetta da insanabile vizio di illegittimità. Sul piano strutturale, parte della dottrina ha rilevato come, in assenza di una disciplina puntuale nell’art. 116, co. 3 Cost., il trasferimento di competenze possa determinare uno slittamento delle materie dalla competenza esclusiva statale a quella concorrente e, da quest’ultima, alla competenza residuale regionale. Sulla scorta di tale ricostruzione, l’art. 38 potrebbe assumere la qualifica di principio fondamentale della materia “istruzione”, mantenendo un ruolo vincolante per il legislatore regionale e assicurando un livello minimo e uniforme di tutela dei diritti scolastici. In ogni caso, l’eventuale adozione di discipline differenziate richiederebbe un vaglio di legittimità da parte della Corte costituzionale, chiamata a scrutinare la ragionevolezza di eventuali trattamenti deteriore nei confronti degli stranieri. In tal senso, la giurisprudenza costituzionale ha reiteratamente affermato che non è ammissibile confinare soggetti stranieri in una condizione di “minorazione” sociale in assenza di idonea giustificazione, essendo lo status di straniero, di per sé, inidoneo a giustificare trattamenti differenziati e peggiorativi (cfr. sent. n. 186/2020). L’analisi delle concrete modalità di accesso all’istruzione da parte dei minori stranieri non accompagnati restituisce, nondimeno, un quadro critico. Alla coerenza formale delle disposizioni normative con i principi costituzionali non corrisponde un adeguato livello di effettività. Le cause di tale scollamento sono molteplici e affondano tanto nella frammentarietà delle fonti, quanto nella natura sub- e para-normativa degli strumenti impiegati (circolari, linee guida, note), che, pur non intaccando direttamente l’autonomia delle istituzioni scolastiche, contribuiscono a una applicazione disomogenea sul territorio. In tale scenario, si segnala il ruolo sempre più rilevante dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA), i quali, in numerosi contesti, suppliscono alle carenze del sistema scolastico ordinario, configurandosi come presìdi essenziali per garantire il diritto all’istruzione dei minori stranieri non accompagnati. Sebbene sarebbe auspicabile una piena integrazione scolastica di tali soggetti nel circuito educativo ordinario, non può negarsi che, allo stato attuale, i CPIA rappresentino uno strumento efficace e concreto per la tutela del superiore interesse del minore, nonché per la prevenzione della dispersione scolastica e dell’esposizione a fenomeni di marginalizzazione o devianza.
