Il cosiddetto “decreto sicurezza” intervenuto recentemente in materia di strumenti da punta e da taglio si inserisce all’interno di un sistema normativo penalistico già fortemente strutturato, fondato principalmente sulla legge 18 aprile 1975 n. 110 e sulle disposizioni del codice penale relative al porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere, determinando non tanto una rivoluzione sistematica quanto un rafforzamento della logica preventiva tipica delle contravvenzioni di polizia, con particolare attenzione alla diffusione dei coltelli negli spazi pubblici e alla prevenzione anticipata del rischio di aggressioni; il punto di partenza dogmatico rimane infatti l’art. 4 della legge n. 110 del 1975, norma cardine che incrimina il porto fuori dall’abitazione di armi improprie – tra cui i coltelli – in assenza di giustificato motivo, configurando una fattispecie contravvenzionale orientata non alla repressione dell’offesa già realizzata ma alla neutralizzazione preventiva del pericolo, coerentemente con la funzione di polizia di sicurezza pubblica attribuita storicamente alla disciplina delle armi, e tale struttura è stata costantemente ribadita dalla giurisprudenza di legittimità che qualifica il coltello comune come “strumento da punta e da taglio atto ad offendere”, normalmente riconducibile alla categoria delle armi improprie, il cui porto è penalmente rilevante indipendentemente dalle dimensioni o dalla tipologia concreta dell’oggetto, essendo centrale non la natura tecnica dello strumento ma la sua idoneità offensiva in concreto ; la ratio della norma emerge chiaramente anche sotto il profilo sistematico, poiché la legge distingue tra armi proprie, destinate per natura all’offesa alla persona, e armi improprie, ossia oggetti di uso comune suscettibili di impiego offensivo, e proprio i coltelli ordinari ricadono ordinariamente in questa seconda categoria, salvo presentino caratteristiche assimilabili a pugnali o stiletti, ipotesi nella quale la giurisprudenza ha ritenuto configurabile il più grave reato di porto abusivo di arma propria ex art. 699 c.p. ; il decreto sicurezza interviene su questo impianto rafforzando la prevenzione attraverso l’introduzione di limiti più stringenti e sanzioni accessorie, tra cui – secondo i testi normativi recentemente discussi e approvati – il divieto di porto, salvo giustificato motivo, di strumenti con lama superiore a determinati parametri dimensionali e la possibilità di applicare misure amministrative ulteriori quali sospensione della patente o del porto d’armi, segnalando una crescente anticipazione della tutela penale verso condotte meramente potenzialmente pericolose ; sotto il profilo penalistico sostanziale, tuttavia, l’elemento decisivo continua a essere il concetto di “giustificato motivo”, nozione elastica elaborata quasi interamente dalla giurisprudenza, la quale ha chiarito che esso ricorre soltanto quando l’esigenza del soggetto sia conforme a regole sociali lecite, coerente con la funzione naturale dell’oggetto e verificabile immediatamente dagli operanti al momento del controllo, non potendo essere costruita ex post come mera giustificazione difensiva, principio affermato tra le altre dalla Cassazione penale, Sez. I, n. 4498/2008 e ribadito in successive decisioni ; la Suprema Corte ha inoltre precisato che il motivo deve possedere carattere di attualità e concretezza, risultando insufficiente una finalità astratta o futura, poiché la liceità del porto deve emergere contestualmente all’accertamento della condotta, pena la configurabilità della contravvenzione , e tale orientamento è stato applicato in molteplici fattispecie concrete, tra cui il caso del coltello rinvenuto nella borsa dell’imputato, ove la Corte ha affermato che la custodia domestica rappresenta la regola mentre il porto esterno costituisce eccezione giustificabile solo in presenza di circostanze specifiche immediatamente verificabili ; particolarmente significativa è poi la giurisprudenza che ha escluso la rilevanza delle caratteristiche dimensionali della lama, chiarendo che l’ordinamento italiano non prevede una lunghezza “lecita” del coltello e che anche strumenti di piccole dimensioni possono integrare il reato se privi di giustificazione, orientamento riaffermato dalla Cassazione nel 2025 con l’affermazione secondo cui il requisito del giustificato motivo prescinde dalle dimensioni della lama , principio coerente con la funzione preventiva della norma e con l’assenza di soglie quantitative nel sistema tradizionale; ulteriore sviluppo interpretativo riguarda la qualificazione dei luoghi, poiché la Corte ha ritenuto configurabile il porto in luogo pubblico anche in spazi condominiali comuni come il pianerottolo, non equiparabili alla privata dimora, ampliando così l’area di rilevanza penale della condotta ; la giurisprudenza ha inoltre escluso che condizioni personali difficili possano costituire automaticamente giustificato motivo, come nel caso deciso con sentenza n. 11801/2022, ove la Cassazione ha negato che lo stato di bisogno di un senza fissa dimora legittimasse il porto del coltello per esigenze quotidiane , dimostrando come la valutazione giudiziale resti ancorata a criteri oggettivi e non meramente soggettivi; in parallelo, si è sviluppata una casistica relativa a nuove tipologie di strumenti, come i cosiddetti “card knife”, rispetto ai quali la Cassazione ha confermato che la forma occultabile o innovativa non elimina l’idoneità offensiva né la necessità del giustificato motivo, riaffermando la centralità della funzione concreta dell’oggetto rispetto alla sua apparenza ; la natura contravvenzionale della fattispecie comporta inoltre l’applicabilità degli istituti di favore quali la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., utilizzata in alcune pronunce di merito per escludere la punibilità in presenza di minima offensività concreta, senza tuttavia incidere sull’antigiuridicità della condotta , circostanza che conferma la struttura a pericolo presunto del reato; sotto il profilo sistematico, il decreto sicurezza appare dunque coerente con un trend legislativo volto ad anticipare sempre più la soglia della tutela penale, trasformando il controllo del porto di coltelli in uno strumento di prevenzione della criminalità diffusa piuttosto che di repressione ex post, rafforzando una logica già presente nell’art. 4-bis della legge 110/1975, norma qualificata dalla dottrina come tipica contravvenzione di polizia fondata sulla mera detenzione o porto quale indice di pericolosità sociale ; la scelta legislativa evidenzia quindi una progressiva espansione del diritto penale della sicurezza, nel quale il disvalore non deriva tanto dall’offesa concreta quanto dalla violazione di regole cautelari funzionali all’ordine pubblico, con conseguente ampliamento della discrezionalità interpretativa affidata al giudice nel valutare il giustificato motivo e la concreta offensività del comportamento; in conclusione, l’evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di coltelli dimostra come il sistema italiano non persegua l’oggetto in sé ma il contesto del suo porto, configurando un modello penalistico preventivo nel quale la liceità dipende dalla relazione dinamica tra soggetto, luogo, tempo e funzione dell’oggetto, e il decreto sicurezza si limita a intensificare tale impostazione senza mutarne la struttura dogmatica di fondo, consolidando un diritto penale di anticipazione del rischio che trova nella giurisprudenza della Corte di Cassazione il principale strumento di concretizzazione applicativa.
