Il modello unico nazionale di P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) è stato introdotto nella scuola italiana con il Decreto Ministeriale n. 182 del 2020 con le correlate linee guida, una disposizione arrivata come aggiornamento di quanto già definito dal D.L. 66/2017. Si tratta di un piano personalizzato che viene redatto per gli studenti con disabilità ed è finalizzato a fornire un supporto per l’apprendimento e lo sviluppo di ciascuno studente, tenendo conto delle sue specifiche esigenze e capacità, costituendo parte integrante del Progetto Individuale di cui all’articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, ridisegnato poi dal D. Lgs. 62/2024 entrato in vigore dal 1° gennaio 2025. Esso, dunque, non è altro che un documento programmatico finalizzato a promuovere l’inclusione scolastica degli studenti con disabilità nelle varie fasi del percorso educativo, dalla scuola dell'infanzia fino alla secondaria di I e II grado, rivestendo un ruolo fondamentale nell’evoluzione formativa degli studenti disabili, fungendo anche da elemento di connessione essenziale tra istituzione scolastica e famiglie: la personalizzazione della didattica, infatti, è alla base di ogni forma di inclusione. All’interno del PEI devono essere indicati gli obiettivi educativi che si vogliono raggiungere, gli strumenti e le attività che si utilizzeranno per conseguirli e i criteri di valutazione. Vi confluiscono, ad esempio, la programmazione per obiettivi minimi o la programmazione differenziata. Si tratta, quindi, di un documento complesso e corposo, che fa da raccordo tra tutti gli interventi che vengono realizzati durante l'anno, coordinandoli e integrandoli. Per questo motivo, il PEI è destinato a periodiche verifiche e cambiamenti, per adattarlo all’evoluzione dell'alunno. Il PEI deve essere elaborato e approvato dal GLO (Gruppo di Lavoro) come previsto dal DL 66/17 art. 7 c. 2/a, formato dagli insegnanti della classe e da quello di sostegno – che generalmente ne elabora una bozza prima – i genitori e gli specialisti, ossia tutte le figure coinvolte nella vita scolastica ed extrascolastica dello studente con disabilità, con l’obiettivo di monitorare il suo percorso educativo: il D. Lgs 66/2017 parla, infatti, espressamente di “corresponsabilità educativa” che si concretizza proprio nel PEI, redatto e verificato da tutte le parti. In questa fase, docenti e gli operatori scolastici hanno il compito di pianificare, organizzare e realizzare un ambiente di apprendimento inclusivo, considerando sia i facilitatori che le barriere, seguendo l’approccio bio-psico-sociale sotteso alla classificazione ICF dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, prevedendo a suo interno percorsi e attività specifiche, strumenti e ausili, anche tecnologici, criteri e metodologie di valutazione, modalità di collaborazione tra scuola, famiglia e altre istituzioni extracurriculari. All’interno del PEI vengono, poi, definiti anche i criteri di valutazione del comportamento e gli eventuali obiettivi specifici: si stabilisce se il comportamento viene valutato secondo gli stessi criteri adottati per la classe oppure se si utilizzano criteri personalizzati, mirati al raggiungimento di obiettivi specifici. Di recente, un vasto contenzioso è nato proprio sulle modalità applicative, sull’assegnazione delle ore di terapia o di sostegno, nonché su finanziamento economico del PEI da parte degli enti, per cui la giurisprudenza ha enucleato diversi principi da tenere in considerazione. Tra le numerose, si menziona in particolare la sentenza del Consiglio di Stato n.1321 del 01.07.2025, che ha ribadito che il diritto all’istruzione delle persone con disabilità è un diritto fondamentale, tutelato dagli articoli 2, 3 e 34 della Costituzione, e come tale non può essere compresso per ragioni di bilancio; la pronuncia ha, peraltro, richiamato la giurisprudenza costituzionale (v. Corte Cost. n. 80/2010, n. 275/2016, n. 62/2020), che impone agli enti pubblici di garantire un “nucleo invalicabile di garanzie minime” per l’effettiva fruizione del diritto all’inclusione scolastica, specificando che la riduzione delle ore di assistenza nei casi di disabilità sensoriale grave non può essere giustificata da esigenze finanziarie, in quanto ciò equivarrebbe a negare l’istruzione stessa. Ed ancora, il Tribunale di Busto Arsizio, con ordinanza emessa il 26 novembre 2025, ha disposto che l’amministrazione debba garantire al minore disabile l’intero monte ore di assistenza educativa previsto dal PEI senza alcuna riduzione. La decisione riprende l’orientamento consolidato delle Sezioni Unite della Corte Suprema che, con sentenza n. 25011/2014, ha sancito che l’amministrazione, una volta redatto il PEI, non può esercitare alcuna discrezionalità in merito alla sospensione o riduzione delle risorse previste, in quanto ciò configurerebbe un’ingiustificata lesione del diritto del minore all’uguaglianza delle opportunità scolastiche e costituisce discriminazione indiretta ai danni dell’alunno, ai sensi della Legge n. 67/2006 e del Decreto Legislativo n. 150/2011. Si menzionano, in ultimo, due recentissime sentenze, la n. 101 del 7 gennaio 2026 e la n. 702 del 02 febbraio 2026 con cui il TAR Campania. Nella prima sentenza ha accolto il ricorso presentato dai genitori di uno studente con disabilità grave, dichiarando illegittimo il PEI che assegnava al minore soltanto 18 ore settimanali di sostegno didattico su un totale di 32 ore di frequenza e riconoscendo il diritto dello studente alla copertura integrale dell’orario scolastico con docente di sostegno; nella seconda, ha invece, sancito il diritto dello studente all’assistenza di un insegnante di sostegno con rapporto 1:1, per tutta la durata della frequenza scolastica. Quest’ultima pronuncia si basa sulla intera normativa in materia di inclusione della persona con disabilità: la Legge 104/1992, il Decreto legislativo 66/2017 come modificato dal Decreto legislativo 96/2019 e il Decreto interministeriale 153/2023 con le relative Linee Guida sul PEI. Ciò dimostra come la giurisprudenza si stia orientando sempre di più verso il riconoscimento dell’importanza fondamentale dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità e della piena garanzia dei loro diritti inviolabili.
