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Genitori separati e trasferimento del minore

2026-02-05 15:00

Annarita Vertucci

Diritto civile,

Genitori separati e trasferimento del minore

Capita spesso che dopo una separazione o un divorzio, il genitore collocatario decida di trasferirsi altrove: e il figlio minore che vive prevalenteme

Capita spesso che dopo una separazione o un divorzio, il genitore collocatario decida di trasferirsi altrove: e il figlio minore che vive prevalentemente con lui?

L’articolo 337-ter del codice civile stabilisce che “Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice.”

Ciò significa che il genitore collocatario non può unilateralmente decidere di trasferire i figli in un’altra città, ma deve concordare il trasferimento con l’altro genitore, specialmente se il trasferimento comporta un pregiudizio sulla frequentazione tra il figlio e il genitore non collocatario.

L’art.337 sexies c.c. all’ultimo comma recita “In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all’altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l’avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto”. 

La sola comunicazione vale però nei casi in cui il trasferimento avvenga all’interno dello stesso Comune: nel caso di trasferimento in un Comune diverso per il trasferimento serve il consenso esplicito dell’altro genitore in virtù del principio della bigenitorialità.

La Corte di Cassazione, infatti, ha più volte chiarito che il dovere primario di un buon genitore affidatario o collocatario è quello di non allontanare il figlio dall’altra figura genitoriale.

Quando il consenso viene negato, il genitore collocatario può rivolgersi al tribunale per ottenere l’autorizzazione e sarà il Giudice a valutare se, nel caso concreto, il trasferimento rientri nel preminente interesse del minore o meno.