Ci sono casi e situazioni, i cd. “Semafori rossi”, in cui la mediazione familiare non può svolgersi: per questo è fondamentale il primo colloquio informativo congiunto gratuito, necessario per valutare se la coppia è mediabile.
Difatti il percorso non può essere intrapreso quando sono presenti, in particolare:
• alcune categorie di violenza domestica o altri abusi, in particolare nei casi di rischio continuativo;
• questioni legate alla sicurezza e alla protezione dei minori;
• intimidazione, minacce, estremo squilibrio di potere;
• malattia mentale;
• invalidità mentale;
• uso di alcol o droghe;
• disonestà provata, ad esempio l’aver dato informazioni false;
• rifiuto o incapacità di accettare le regole base della mediazione;
• assoluta mancanza di comunicazione tra i componenti la coppia;
• eccesso di conflittualità;
• aspettative diverse da parte della coppia.
Anche per questo il mediatore familiare si aggiorna sempre e continuamente, su tematiche importati come il conflitto, la violenza, ecc.: per poter avere gli strumenti e la capacità per riconoscere le situazioni innanzi dette.
In assenza di tali casistiche il percorso si può svolgere regolarmente.
Ma quali sono le regole di questo percorso?
- VOLONTARIETA’: Ciascuna delle parti aderisce in modo del tutto volontario al percorso, e può rifiutarsi di continuare in qualunque momento.
Così come il mediatore familiare può interrompere il percorso se si violano le regole del setting o la conflittualità aumenta o subentrano situazioni che portano a tale decisione.
- RISERVATEZZA : Le informazioni emerse nel corso degli incontri di mediazione familiare non possono essere condivise con terzi né producibili in giudizio. Ciò vale sia per il mediatore, pena illecito deontologico, che per le parti: bisogna quindi evitare di rivelare o utilizzare in modo improprio le informazioni emerse durante il processo di mediazione familiare. Tale obbligo si estende anche all’ avvocato dei medianti che sia stato informato dal suo assistito dei contenuti della mediazione: egli non può rivelare le informazioni in sede giudiziaria o a terzi, pena illecito deontologico.
I mediatori familiari inoltre non possono essere chiamati come testimoni, né relazionare sui contenuti emersi, ma solo genericamente sulle tematiche trattate.
Per tale motivo con l’inizio del percorso viene sottoscritto un accordo scritto di adesione e conoscenza della procedura e delle regole che la governano, contenente un articolo interamente dedicato all’impegno di riservatezza e non divulgazione, la cui violazione può portare all’interruzione del percorso di mediazione familiare.
Solo qualora vi siano concreti rischi per la sicurezza fisica o psicologica del minore o, comunque, nel suo interesse superiore o nei casi di pericolo di abuso o maltrattamenti, violenze psicologiche o fisiche su una delle parti ad opera dell’altra, che vengano a emergere nel corso degli incontri di mediazione, il diritto alla riservatezza viene meno e subentra un obbligo per il mediatore familiare di segnalare la situazione alle autorità competenti (siano esse i servizi sociali o il Tribunale) per garantire una pronta e piena tutela dei soggetti coinvolti.
