La sentenza B. e altri c. Italia si colloca in piena continuità con l’elaborazione della Corte costituzionale in materia di effettività della tutela giurisdizionale, quale contenuto essenziale dell’art. 24 Cost. Già da tempo la giurisprudenza costituzionale ha chiarito che il diritto di agire in giudizio non si esaurisce nell’accesso al giudice, ma comprende il diritto a ottenere una tutela concreta e non meramente formale, che risulterebbe altrimenti “illusoria” (ex multis, sentt. n. 77 del 2007; n. 419 del 1995). In tale prospettiva, la mancata o ritardata esecuzione del giudicato — specie quando imputabile all’organizzazione pubblica o a vincoli normativi — si traduce in una negazione sostanziale del diritto di difesa, degradando la decisione giurisdizionale a un mero atto dichiarativo privo di forza reale.
La Corte europea dei diritti dell’uomo, nel richiamare il principio affermato nel caso H., rafforza una concezione della tutela giurisdizionale che la Corte costituzionale ha più volte ricondotto al nucleo essenziale dell’art. 24 Cost., sottratto a compressioni irragionevoli o sproporzionate. La violazione dell’art. 6 § 1 CEDU accertata dalla Corte di Strasburgo presenta, del resto, un evidente parallelismo con l’art. 111 Cost., nella parte in cui garantisce il giusto processo quale processo effettivo, ragionevole e idoneo a produrre risultati giuridici concreti.
La giurisprudenza costituzionale ha più volte affermato che il principio del giusto processo non riguarda esclusivamente le regole procedurali della fase cognitiva, ma investe l’intero “ciclo” della tutela giurisdizionale, ivi compresa la fase esecutiva (cfr. sentt. n. 18 del 2012; n. 49 del 2015). In questa prospettiva, un processo che si concluda con una decisione inattuata o attuata con ritardi irragionevoli non può dirsi conforme al canone di giustizia procedurale, poiché non realizza l’equilibrio tra le parti né garantisce l’autorità della funzione giurisdizionale.
La sentenza B. conferma, sul piano convenzionale, che l’inerzia esecutiva dello Stato incide non solo sui diritti del singolo, ma anche sulla credibilità complessiva dell’ordinamento giuridico, profilo che la Corte costituzionale ha più volte ricondotto alla dimensione costituzionale della funzione giurisdizionale.
Particolarmente significativa, anche in chiave costituzionale, è la parte della decisione che accerta la violazione del diritto di accesso a un tribunale in relazione al ricorso n. 11895/24. La Corte europea censura un assetto normativo che impedisce in radice l’esperimento di azioni esecutive nei confronti di consorzi in liquidazione, richiamando la propria giurisprudenza (D. L. c. Italia). Tale approdo si salda con l’orientamento della Corte costituzionale secondo cui limitazioni assolute e indeterminate dell’azione esecutiva incidono sul nucleo essenziale del diritto di azione e di difesa, risultando incompatibili con gli artt. 24 e 111 Cost., ove non sorrette da un rigoroso bilanciamento e dalla predisposizione di strumenti alternativi effettivi (cfr. sentt. n. 186 del 2013; n. 225 del 2018). L’impossibilità di dare seguito coattivo a una decisione giudiziale equivale, in sostanza, a un diniego di giurisdizione differito, idoneo a svuotare di contenuto la pronuncia del giudice.
La sentenza B. assume rilievo diretto anche sotto il profilo dell’art. 117, co. 1, Cost., che impone al legislatore e alla pubblica amministrazione il rispetto degli obblighi derivanti dalla CEDU, come interpretata dalla Corte di Strasburgo. Secondo una giurisprudenza costituzionale ormai consolidata (sentt. nn. 348 e 349 del 2007), la violazione di una norma convenzionale, accertata in sede europea, si traduce in una violazione mediata della Costituzione qualora l’ordinamento interno non predisponga strumenti idonei a prevenire o rimediare alla lesione. Nel caso di specie, la reiterazione di condanne per mancata esecuzione del giudicato segnala una inadeguatezza strutturale del sistema interno, che chiama in causa la responsabilità del legislatore e dell’amministrazione nel dare piena attuazione ai parametri convenzionali.
La sentenza B. e altri c. Italia si pone, pertanto, come ulteriore tassello di un dialogo ormai maturo tra Corte europea dei diritti dell’uomo e Corte costituzionale, fondato su una concezione sostanziale della tutela giurisdizionale, comune agli artt. 6 CEDU e 24 e 111 Cost. L’elemento di maggiore criticità non risiede nella mancanza di principi, ormai chiaramente delineati, bensì nella persistente difficoltà dell’ordinamento italiano di tradurli in prassi amministrative e assetti normativi coerenti.
In tale quadro, l’art. 117, co. 1, Cost. assume una funzione di raccordo tra i due livelli di tutela, imponendo allo Stato di prevenire violazioni seriali idonee a compromettere l’effettività dello Stato di diritto.