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Legittima difesa e lesioni personali nel domicilio tra tutela individuale e limiti dell’ordinamento

2026-01-08 15:00

Santo Sutera

Diritto Penale,

Legittima difesa e lesioni personali nel domicilio tra tutela individuale e limiti dell’ordinamento

La legittima difesa rappresenta una delle più significative cause di giustificazione previste dall’ordinamento penale italiano, in quanto espressione

La legittima difesa rappresenta una delle più significative cause di giustificazione previste dall’ordinamento penale italiano, in quanto espressione del delicato bilanciamento tra il monopolio statale della forza e il diritto dell’individuo a tutelare se stesso e i propri beni da un’aggressione ingiusta. Tale istituto, disciplinato dall’art. 52 del codice penale, assume una particolare rilevanza nei casi di intrusione domiciliare, in cui l’offesa si consuma in un luogo tradizionalmente riconosciuto come spazio primario di libertà e sicurezza personale. In questo contesto, il confine tra legittima difesa e reato di lesioni personali diviene spesso oggetto di valutazioni complesse, sia sul piano normativo sia su quello giurisprudenziale.

L’art. 52 c.p. stabilisce che non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa. La dottrina e la giurisprudenza hanno da tempo chiarito che la legittima difesa non configura un diritto di aggressione, bensì una risposta eccezionale a una situazione di necessità, subordinata alla rigorosa presenza di determinati requisiti: l’ingiustizia dell’offesa, l’attualità del pericolo, la necessità della reazione e la proporzione tra difesa e aggressione.

Il contesto dell’intrusione in domicilio presenta caratteristiche peculiari, poiché l’ingresso violento o fraudolento di un soggetto animato da cattive intenzioni incide simultaneamente su più beni giuridici: la libertà personale, l’inviolabilità del domicilio, l’integrità fisica e, talvolta, la vita stessa dell’aggredito. Proprio per tale ragione, il legislatore è intervenuto con la legge n. 36 del 26 aprile 2019, modificando l’art. 52 c.p. e rafforzando la tutela della difesa domiciliare. La norma prevede che sussista il rapporto di proporzione quando taluno legittimamente presente nel domicilio reagisce a un’intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi, al fine di difendere la propria o altrui incolumità ovvero i beni propri o altrui, purché non vi sia desistenza e vi sia pericolo di aggressione.

Tuttavia, nonostante l’apparente ampliamento della scriminante, la legittima difesa domiciliare non opera in modo automatico. La Corte di Cassazione ha costantemente ribadito che la presunzione di proporzione non elimina la necessità di verificare in concreto l’attualità del pericolo e la necessità della reazione difensiva. In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che il pericolo deve essere reale e in corso, non potendo ritenersi scriminata una condotta posta in essere quando l’aggressione sia già cessata o l’intruso sia in fuga.

Emblematica in tal senso è Cass. pen., sez. I,  n. 28802 del 2014, nella quale la Corte ha escluso la legittima difesa in un caso di reazione violenta sproporzionata rispetto all’offesa, ribadendo che anche nel domicilio la difesa deve mantenersi entro i limiti della necessità. Analogamente, Cass. pen., sez. V, n. 44011 del 2015, ha affermato che non può invocarsi la legittima difesa quando l’uso della forza avvenga in una fase successiva alla cessazione del pericolo, configurandosi in tal caso una reazione punitiva e non difensiva.

Il rapporto tra legittima difesa e reato di lesioni personali, disciplinato dall’art. 582 c.p., è particolarmente rilevante nei casi di intrusione domestica. Le lesioni personali consistono in qualsiasi alterazione dell’integrità fisica o psichica di un soggetto, purché clinicamente apprezzabile. In presenza dei presupposti della legittima difesa, la condotta lesiva è scriminata e non punibile; diversamente, l’uso eccessivo della forza può comportare responsabilità penale.

La giurisprudenza distingue chiaramente tra legittima difesa piena ed eccesso colposo di legittima difesa, previsto dall’art. 55 c.p. Quest’ultimo ricorre quando l’agente, pur trovandosi in una situazione astrattamente riconducibile alla legittima difesa, eccede colposamente nei mezzi di reazione, violando i criteri di proporzione o necessità. In tali ipotesi, la responsabilità penale permane, sebbene attenuata, e il fatto può essere qualificato come lesioni personali colpose o dolose a seconda dell’elemento soggettivo accertato.

La Corte di Cassazione ha più volte sottolineato che l’intento dell’agente assume rilievo centrale: se la reazione è dettata da paura, concitazione e percezione immediata del pericolo, la valutazione giudiziale deve tenere conto dello stato psicologico del difensore, senza tuttavia giustificare comportamenti manifestamente sproporzionati. Al contrario, una condotta lucida e deliberata, posta in essere con finalità punitive o vendicative, esclude la configurabilità della scriminante.

In conclusione, la legittima difesa nel domicilio costituisce uno strumento essenziale di tutela dell’individuo di fronte a un’aggressione ingiusta, ma resta rigidamente ancorata ai principi fondamentali dell’ordinamento penale. Anche di fronte a un soggetto animato da cattive intenzioni che si introduce in casa, la reazione difensiva deve mantenere un nesso funzionale con la necessità di neutralizzare il pericolo attuale. Le lesioni personali causate all’intruso sono penalmente irrilevanti solo se rappresentano l’esito inevitabile di una difesa necessaria e proporzionata. Ogni superamento di tali limiti trasforma l’autotutela in aggressione illegittima, riaffermando il principio secondo cui la sicurezza privata non può mai tradursi in giustizia privata.