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Mandato di arresto europeo e procedimento penale pendente in Italia: i limiti del rifiuto facoltativo ex art.

2026-01-05 09:00

Antonella Pazienza

Editoriale,

Mandato di arresto europeo e procedimento penale pendente in Italia: i limiti del rifiuto facoltativo ex art. 18-bis l. n. 69/2005

La sentenza n. 40078 del 12 dicembre 2025 offre lo spunto per tornare su un tema centrale nella prassi del mandato di arresto europeo: il rapporto tra

La sentenza n. 40078 del 12 dicembre 2025 offre lo spunto per tornare su un tema centrale nella prassi del mandato di arresto europeo: il rapporto tra la richiesta di consegna proveniente da un altro Stato membro e la contemporanea pendenza, in Italia, di un procedimento penale per fatti in parte coincidenti. Al centro della decisione della Corte di cassazione vi è, in particolare, l’applicazione dell’art. 18-bis della legge n. 69 del 2005 e il corretto esercizio del potere discrezionale di rifiuto della consegna.


 

La vicenda prende le mosse da un mandato di arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria spagnola nei confronti di un cittadino rumeno/moldavo, arrestato in Italia nell’ottobre 2025. L’interessato era indagato in Spagna per una serie di reati, tra cui l’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti aggravati e falsi. Secondo quanto ricostruito nella sentenza, il suo ruolo all’interno del sodalizio si sarebbe inizialmente concentrato nel trasporto di veicoli rubati, muniti di targhe contraffatte e documentazione falsa, destinati al mercato belga, per poi estendersi anche alla partecipazione diretta nella commissione dei furti.


 

La Corte d’appello di Brescia, chiamata a pronunciarsi sulla richiesta di consegna, aveva ritenuto sussistenti le condizioni per darvi seguito. In particolare, pur dando atto che l’uomo fosse destinatario in Italia di una misura cautelare, emessa dal GIP di Reggio Emilia per il reato associativo, la Corte territoriale aveva escluso l’operatività delle cause di rifiuto previste dall’art. 18-bis della legge n. 69 del 2005. Secondo i giudici di merito, infatti, il procedimento spagnolo non riguardava soltanto l’associazione, ma anche ulteriori e distinti reati-fine commessi sul territorio iberico, con la conseguenza che non vi sarebbero stati ostacoli né alla consegna né al mancato rinvio della stessa.

Avverso tale decisione veniva proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione della disciplina in materia di rifiuto facoltativo della consegna. In sostanza, la difesa contestava che la Corte d’appello avesse disposto la consegna senza considerare adeguatamente la pendenza, in Italia, di un procedimento per il medesimo fatto associativo.

Nel decidere il ricorso, la Sesta Sezione penale muove da un chiarimento preliminare: l’art. 18-bis della legge n. 69 del 2005 attribuisce alla Corte d’appello una facoltà, e non un obbligo, di rifiutare la consegna. La norma, infatti, utilizza espressamente il verbo “può” e non individua criteri predeterminati che vincolino l’esercizio di tale potere. Ne consegue che non ogni pendenza di un procedimento penale in Italia impone automaticamente il rifiuto del mandato di arresto europeo.

Ciò posto, la Corte chiarisce però che la natura discrezionale del potere non esonera l’autorità giudiziaria richiesta da un preciso dovere di verifica e di motivazione. Richiamando un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, la Cassazione ribadisce che, quando la richiesta di consegna riguarda fatti commessi in tutto o in parte sul territorio italiano, la Corte d’appello deve accertare se per gli stessi fatti sia già pendente un procedimento penale in Italia. Tale verifica non risponde soltanto all’esigenza di tutelare la giurisdizione interna, ma anche a quella di prevenire violazioni del principio del ne bis in idem.

Ed è proprio su questo punto che la decisione impugnata mostra, secondo la Corte di cassazione, un evidente deficit argomentativo. Dal raffronto tra le imputazioni provvisorie formulate in Italia e quelle poste a base del mandato di arresto europeo emergeva, infatti, che l’interessato era indagato in entrambi gli Stati per la partecipazione a un medesimo sodalizio criminoso, operante tra Italia e Spagna e dotato di una significativa base logistica sul territorio italiano. Nonostante ciò, la Corte d’appello si era limitata a prendere atto dell’esistenza di un reato associativo contestato anche nello Stato di emissione, senza procedere a un esame effettivo della coincidenza tra le due associazioni.

Secondo la Cassazione, una simile impostazione non è sufficiente. In presenza di una contestazione associativa sovrapponibile, la Corte d’appello avrebbe dovuto verificare se l’associazione oggetto del procedimento spagnolo fosse la stessa per la quale si stava procedendo in Italia e, solo all’esito di tale accertamento, valutare se esercitare o meno la facoltà di rifiuto prevista dall’art. 18-bis, lett. b), della legge n. 69 del 2005, tenendo conto dell’interesse dello Stato italiano all’accertamento dei fatti.

La sentenza, pertanto, viene annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Brescia, chiamata a colmare tale lacuna valutativa e a pronunciarsi nuovamente sulla richiesta di consegna, alla luce della necessaria verifica sulla coincidenza del reato associativo contestato nei due ordinamenti.