La progressiva digitalizzazione delle attività economiche ha determinato una trasformazione strutturale nel paradigma operativo delle imprese, chiamate oggi a operare in un ambiente segnato da una crescente interdipendenza informatica e da un’esposizione sistemica a rischi di natura tecnologica. La sicurezza informatica non costituisce più un mero presidio tecnico, bensì un elemento essenziale dell’affidabilità complessiva dell’organizzazione e un fattore determinante nella definizione dei profili di responsabilità civile connessi alla gestione dei dati e alla continuità dei servizi. La normativa europea e nazionale, negli ultimi anni, ha strutturato un corpus di obblighi sempre più articolato, delineando un modello regolatorio che affianca il dovere di protezione al dovere di prevenzione, ponendo l’impresa al centro del sistema di sicurezza digitale.
Il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) rappresenta il nucleo originario di questo impianto, imponendo ai titolari del trattamento l’adozione di misure tecniche e organizzative adeguate al rischio e introducendo i principi di responsabilizzazione e di protezione del dato sin dalla progettazione. Il sistema disegnato dal regolatore europeo attribuisce rilievo alla capacità dell’impresa di prevenire eventi dannosi mediante un’organizzazione efficiente, un governo razionale dei processi informativi e un costante aggiornamento dei presidi di sicurezza, lasciando intendere che l’adeguatezza delle misure non possa essere ricondotta a standard statici, bensì debba essere oggetto di continua rivalutazione. Accanto al GDPR, il legislatore europeo ha affermato un ulteriore livello di disciplina settoriale attraverso la Direttiva NIS 2 (Direttiva UE 2022/2555), che estende significativamente la platea dei soggetti obbligati, includendo non solo gli operatori di servizi essenziali, ma anche un’ampia categoria di entità essenziali e importanti operanti in ambiti di rilevanza strategica, imponendo obblighi di gestione del rischio, notifica degli incidenti e supervisione rafforzata. A completamento del quadro normativo, il Cybersecurity Act (Reg. UE 2019/881) introduce un sistema europeo di certificazione della sicurezza informatica dei prodotti e dei servizi, con l’obiettivo di elevare gli standard minimi di protezione lungo l’intera filiera digitale.
Questo ampliamento regolatorio produce un effetto diretto sul terreno della responsabilità civile, poiché la violazione degli obblighi di sicurezza può dar luogo non solo a sanzioni amministrative ma anche a responsabilità risarcitoria per i danni causati da incidenti informatici. In tale prospettiva, l’impresa non risponde semplicemente dell’eventuale effrazione dei propri sistemi, ma dell’insufficienza delle misure adottate rispetto al livello di rischio prevedibile e prevenibile secondo la migliore tecnica disponibile. Le più recenti pronunce nazionali e sovranazionali hanno consolidato tale orientamento, valorizzando il nesso tra adeguatezza delle misure e colpa organizzativa, con un’evoluzione che avvicina la responsabilità da data breach a una forma di responsabilità professionale qualificata. L’esposizione al rischio si accentua ulteriormente con l’introduzione, a livello europeo, della disciplina sull’intelligenza artificiale, prevista dal nuovo Artificial Intelligence Act, che pur non essendo diretto alla cybersecurity introduce obblighi di governance dei sistemi ad alto rischio, producendo conseguenze indirette sui doveri di controllo e di prevenzione aziendale.
In questo scenario, il requisito dell’adeguatezza non si esaurisce nel possesso di risorse tecnologiche avanzate, ma assume la natura di un obbligo gestionale che permea l’intera struttura organizzativa. L’impresa è chiamata a dimostrare un reale governo dei processi digitali, attraverso politiche interne coerenti, piani di continuità operativa, audit periodici, formazione del personale e tracciabilità decisionale, in un sistema nel quale la prova dell’adempimento diviene parte integrante della strategia difensiva e l’assenza di un impianto documentale solido può essere interpretata come indice di negligenza. L’esigenza di una postura dinamica di sicurezza implica un costante investimento in misure predittive, in sistemi di monitoraggio e in capacità di risposta agli incidenti, poiché la vulnerabilità non costituisce un elemento imponderabile ma un dato fisiologico del sistema, che deve essere mantenuto entro margini di rischio accettabili.
La responsabilità civile dell’impresa, pertanto, non si esaurisce nell’accertamento di un danno, ma si estende alla valutazione complessiva della cultura di sicurezza che l’organizzazione è in grado di esprimere. Le evoluzioni normative e giurisprudenziali suggeriscono la tendenza verso un modello di responsabilità incentrato sulla diligenza tecnica qualificata, dove l’eccellenza nella gestione del rischio diviene un parametro di riferimento ineludibile. In chiave prospettica, appare auspicabile un ulteriore affinamento degli standard europei di certificazione, una convergenza più marcata tra disciplina dei dati personali, cybersecurity e intelligenza artificiale, nonché una maggiore integrazione tra autorità di regolazione e imprese, affinché l’adempimento non rimanga un mero obbligo formale ma si traduca in un effettivo incremento del livello di sicurezza dell’ecosistema digitale.
In conclusione, la cybersecurity rappresenta oggi un elemento costitutivo dell’affidabilità dell’impresa e un parametro fondamentale nella valutazione della sua responsabilità civile. Il legislatore ha delineato un quadro articolato e in continua evoluzione, che richiede alle organizzazioni un impegno crescente nella prevenzione e nella gestione del rischio informatico. In tale contesto emerge la necessità di una visione olistica della sicurezza, integrata nei processi decisionali e sorretta da un approccio strategico che unisca competenze tecniche, governance consapevole e capacità di adattamento. Solo una reale interiorizzazione del valore della sicurezza potrà consentire all’impresa di affrontare con successo le sfide del panorama digitale contemporaneo e di contribuire allo sviluppo di un sistema economico resiliente, affidabile e competitivo.
