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La conversione del Decreto Legge tra prassi parlamentare e normativa regolamentare

2026-01-12 09:00

Calogero Jonathan Amato

Diritto costituzionale,

La conversione del Decreto Legge tra prassi parlamentare e normativa regolamentare

Nel contesto dei molteplici procedimenti legislativi previsti dall’ordinamento italiano, uno degli aspetti più caratteristici del decreto-legge riguar

Nel contesto dei molteplici procedimenti legislativi previsti dall’ordinamento italiano, uno degli aspetti più caratteristici del decreto-legge riguarda il suo iter di conversione semplificato. Sebbene tale procedura sia stata concepita per garantire un esame parlamentare rapido ma efficace, la prassi ha evidenziato numerose criticità. In particolare, accade spesso che la discussione in Assemblea si riduca a una mera ratifica dell'attività svolta in commissione, piuttosto che favorire un autentico dibattito parlamentare. Un elemento centrale di questa dinamica è rappresentato dai regolamenti parlamentari di Camera e Senato. Alla Camera dei deputati, il riferimento principale è l’articolo 96-bis del Regolamento, che disciplina espressamente il procedimento di conversione dei decreti-legge. Al Senato, invece, il ruolo chiave è svolto dall’articolo 78. Le modifiche regolamentari intervenute nel  2017/2022 hanno perseguito l’obiettivo di rendere più certi i tempi dell’esame in commissione e di limitare la presentazione di emendamenti non attinenti al testo. Inoltre, è stato rafforzato l’utilizzo delle procedure d’urgenza, con l’intento di valorizzare il lavoro istruttorio delle commissioni. Tuttavia, un controllo di ammissibilità inizialmente meno rigoroso – successivamente reso più stringente anche grazie agli interventi della Corte costituzionale e del Presidente della Repubblica – ha consentito al governo di scegliere con maggiore strategia la Camera presso cui avviare l’esame del disegno di legge di conversione. Sebbene, in linea generale, l’iter seguito nelle due Camere sia analogo, le rispettive normative regolamentari evidenziano importanti divergenze su alcuni aspetti specifici. In particolare, si possono riscontrare diverse asimmetrie che conferiscono alla Camera un ruolo tendenzialmente più incisivo, mentre il Senato assume una funzione più limitata. Tra queste differenze si segnalano, ad esempio, la diversa disciplina sulla scansione temporale dell’esame al Senato (art. 78, comma 2, RS) e la valutazione dei requisiti di necessità e urgenza alla Camera (art. 96-bis, comma 2, RC). Tali discrepanze possono influenzare in modo non marginale la scelta del governo su quale ramo del Parlamento avviare la discussione del disegno di legge di conversione. Secondo i regolamenti parlamentari, il termine massimo per l’esame del decreto-legge in ciascuna Camera è fissato in trenta giorni, al fine di rispettare il termine complessivo di sessanta giorni previsto dall’articolo 77, comma 3, della Costituzione, che include anche il tempo necessario per la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica. Al Senato, il disegno di legge presentato dal governo deve essere iscritto all’ordine del giorno dell’Assemblea in tempo utile per garantirne l’approvazione entro il trentesimo giorno (art. 78, comma 5, RS). Alla Camera, invece, il calendario predisposto dal Presidente non può dedicare alla conversione dei decreti-legge più della metà del tempo complessivamente disponibile per ciascun mese (art. 24, comma 3, RC). In alcune occasioni, entrambe le Camere hanno superato questo termine, costringendo l’altro ramo del Parlamento a esaminare il provvedimento in tempi più ristretti. Un’ulteriore differenza – seppur di natura formale – riguarda i poteri dei Presidenti delle due Camere in merito alla dichiarazione di inammissibilità di emendamenti e articoli aggiuntivi. Il Presidente del Senato può dichiarare inammissibili le proposte di modifica che risultino “estranee all’oggetto della discussione”, come previsto anche per gli altri disegni di legge (art. 97, comma 1, RS). Il Presidente della Camera, invece, esercita un potere più ampio: egli può dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che non siano “strettamente attinenti alla materia del decreto-legge” (art. 96-bis, comma 7, RC). La “stretta attinenza” va valutata rispetto agli specifici oggetti e alle problematiche trattate dall’intervento normativo.