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La nomina d’ufficio tra garanzia del diritto di difesa e nullità processuali

2025-10-16 10:00

Santo Sutera

Diritto Penale,

La nomina d’ufficio tra garanzia del diritto di difesa e nullità processuali

La nomina d’ufficio rappresenta un istituto di grande rilievo nel sistema giuridico italiano, volto a garantire la continuità del procedimento e la tu

La nomina d’ufficio rappresenta un istituto di grande rilievo nel sistema giuridico italiano, volto a garantire la continuità del procedimento e la tutela effettiva dei diritti delle parti, in particolare del diritto di difesa sancito dall’articolo 24 della Costituzione. Essa interviene ogniqualvolta un soggetto, normalmente il giudice o l’amministrazione, provvede a designare un professionista o un incaricato in mancanza di una nomina di fiducia, o quando il soggetto tenuto alla nomina non vi provvede. Il caso più frequente è quello della nomina del difensore d’ufficio in ambito penale, disciplinata dall’articolo 97 del codice di procedura penale, ma l’istituto è presente anche in ambito amministrativo e civile, ad esempio per la designazione di membri di commissioni o di arbitri.

La funzione della nomina d’ufficio è quella di evitare un vuoto di rappresentanza tecnica che potrebbe pregiudicare il diritto di difesa e compromettere la regolarità del processo. La giurisprudenza penale è costante nel ritenere che, in assenza di un difensore di fiducia, il giudice abbia l’obbligo di nominare un difensore d’ufficio e che la violazione di tale obbligo determini una nullità assoluta e insanabile degli atti compiuti. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 17307 dell’8 maggio 2025, ha ribadito che, nel caso di rinuncia del difensore di fiducia, se l’imputato non provvede alla nomina di un nuovo difensore, il giudice deve provvedere d’ufficio alla designazione, pena la nullità assoluta degli atti successivi per violazione del diritto di difesa. Si tratta di una pronuncia che si inserisce nel solco di una giurisprudenza consolidata, volta a preservare l’effettività del contraddittorio e la validità del processo.

Un’altra decisione rilevante, Cassazione penale, sezione V, sentenza n. 37438 del 13 settembre 2023, ha chiarito che le sostituzioni di difensore d’ufficio operate di volta in volta ex art. 97, comma 4, c.p.p. non possono essere considerate equivalenti a una vera e propria nomina di difensore d’ufficio ai sensi del comma 1 dello stesso articolo. In tal caso, la Corte ha affermato che la mancata designazione stabile di un difensore determina una violazione del diritto di difesa, con conseguente nullità assoluta ai sensi dell’articolo 178, comma 1, lettera c), c.p.p. La pronuncia ha quindi sottolineato l’importanza della stabilità del rapporto difensivo e la necessità che la nomina non si risolva in un semplice atto formale, ma consenta al difensore di esercitare effettivamente le proprie funzioni.

Già in precedenza, con sentenza n. 29317 del 16 luglio 2009, la Cassazione aveva affermato il principio di “immutabilità” della difesa d’ufficio, sostenendo che la nomina conserva efficacia anche se il procedimento viene trasferito per competenza territoriale, e che non rileva, ai fini della validità della nomina, la diversa iscrizione del difensore presso un altro foro. Tale principio è volto a garantire la continuità della difesa e a evitare interruzioni che potrebbero compromettere la regolarità del processo.

Anche in ambito amministrativo la nomina d’ufficio assume un ruolo significativo, sebbene con finalità diverse. Il Consiglio di Stato, sezione VII, con sentenza n. 10627 del 7 dicembre 2023, ha chiarito che la nomina di funzionari o dirigenti pubblici al di fuori delle procedure concorsuali previste dall’articolo 97 della Costituzione e dall’articolo 19 del Testo Unico sul Pubblico Impiego può risultare illegittima se non rispettosa dei criteri di trasparenza e imparzialità. La decisione sottolinea come anche in tali casi la “nomina d’ufficio” debba essere esercitata entro i limiti fissati dalla legge, in quanto espressione di un potere vincolato e non discrezionale.

Un ulteriore profilo problematico riguarda la competenza del difensore nominato d’ufficio. Secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sez. VI, 2021), il giudice non ha l’obbligo automatico di nominare un sostituto cassazionista quando il difensore in carica non sia abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, salvo che la legge imponga specificamente tale requisito per l’atto da compiere. Ciò evidenzia come la nomina d’ufficio debba sempre essere coerente con la funzione e con il grado di giudizio.

In conclusione, la nomina d’ufficio non è un atto meramente formale, ma uno strumento essenziale per assicurare il corretto svolgimento del processo e la piena tutela dei diritti delle parti. L’obbligo di nomina sorge ogniqualvolta la parte sia priva di rappresentanza tecnica e non abbia la possibilità di provvedervi autonomamente. L’omissione della nomina o la sua irregolarità possono comportare la nullità degli atti successivi, specie quando sia compromesso il diritto di difesa. La giurisprudenza, pur riconoscendo margini di flessibilità, ribadisce costantemente che la tempestività, la legittimità e l’effettività della nomina d’ufficio rappresentano presupposti imprescindibili di un processo equo e conforme ai principi costituzionali.