La Corte di Cassazione italiana, con l’ordinanza n. 20415 del 21 luglio 2025, ha per la prima
volta riconosciuto la validità di un accordo prematrimoniale tra coniugi, stipulato prima del
matrimonio (o durante), che si attiva solo in caso di separazione. È un segnale di apertura verso
una regolamentazione più attenta alle esigenze contemporanee delle coppie, che, anche in vista
di una crisi, vogliono tutelare in modo preventivo il proprio patrimonio. Tale passaggio
giuridico potrebbe, infatti, segnare l’inizio di una nuova era nella disciplina del diritto di
famiglia. Nello specifico, la vicenda cui si riferisce la sentenza, riguarda una coppia del
mantovano. La futura moglie aveva contribuito alle spese per la ristrutturazione e l’arredo di
un’abitazione intestata solo al futuro marito. In una scrittura privata sottoscritta prima delle
nozze, l’uomo si era impegnato, in caso di una futura separazione, a restituire alla donna
146.400 euro, comprensivi delle spese sostenute. In cambio, la moglie aveva rinunciato a certi
beni materiali, tra cui gli arredi della casa e un’imbarcazione. La Corte di Cassazione ha
confermato la validità di tale accordo, qualificandolo come contratto atipico, ai sensi dell’art.
1322 del Codice Civile, la cui efficacia è “sospensivamente condizionata” all’evento della
separazione. In altre parole, la separazione non è la causa o l’oggetto dell’accordo, ma ne
determina la concreta efficacia. Quanto accaduto, pertanto, come anche sostenuto da diversi
commentatori, rappresenta una svolta storico-giurisprudenziale nel nostro ordinamento, in cui i
cosiddetti “patti prematrimoniali” venivano fino ad oggi considerati nulli, soprattutto se
interferivano con i diritti e doveri indisponibili derivanti dal matrimonio, quali ad esempio,
l’assegno di mantenimento o il contributo ai bisogni familiari. La sentenza, tuttavia, non abbatte
questi limiti inderogabili: restano infatti vietati i patti che concernano, ad esempio, l’assegno di
mantenimento o la contribuzione ai bisogni familiari obbligatori per legge. L’apertura riguarda
solo gli aspetti patrimoniali liberamente negoziabili e personalizzabili dalle parti, purché non
ledano norme imperative o diritti indisponibili. Diverse sono state le reazioni a tale pronuncia: il
Forum Nazionale delle Associazioni Familiari ha preso posizione, evidenziando che “il
matrimonio non è un contratto” e che questa apertura della Cassazione implica un potenziale
cambio di paradigma nella disciplina dei rapporti. Altri osservatori hanno invece inteso la
pronuncia come un passo verso una maggiore adattabilità del diritto alle esigenze della società
moderna: una svolta culturale, non legislativa, che riconosce l’autonomia privata delle coppie
nel pianificare il proprio futuro prematrimoniale, senza eccessi, ma con responsabilità e
chiarezza. In realtà, però, l’innovazione della sentenza non è del tutto inedita. Già in passato, in
alcuni casi particolari, anche per matrimoni con effetti civili nulli in casi religiosi, gli accordi
prematrimoniali erano stati considerati validi come patti atipici condizionati. La novità
dell’attuale pronuncia è la rassicurazione formale che questo indirizzo sia ormai condivisibile
anche dalla Corte di legittimità. Da un punto di vista pratico, sono diverse le implicazioni che
ha prodotto. Anzitutto, la consapevolezza precoce del partner. Sempre più coppie pensano al
futuro e desiderano regolare anticipatamente questioni patrimoniali per evitare contenziosi. La
sentenza li incoraggia a farlo in modo prudente e assistito. La figura dell’avvocato è di certo
centrale. Un accordo prematrimoniale non deve essere copiato da modelli generici: necessita di
consulenza legale su misura, chiarezza e rispetto dei limiti di legge. È inoltre importante
scegliere lo strumento giusto. In Italia esistono strumenti alternativi, come ad esempio la
separazione dei beni, le convenzioni matrimoniali, trust familiari o fondi patrimoniali, che
possono essere valutati insieme ad un accordo prematrimoniale, seppur con obiettivi diversi.
Infine, è importante valutare i possibili benefici sociali. Un quadro chiaro e condiviso può
ridurre contenziosi, velocizzare i procedimenti e promuovere accordi meno conflittuali,
mostrando una gestione preventiva e rispettosa dei diritti di entrambi. Orbene, alla luce di
quanto specificato, la sentenza n. 20415 del 21 luglio 2025 della Corte di Cassazione
rappresenta un primo, significativo passo verso il riconoscimento della validità dei patti
prematrimoniali, o almeno di quelli stipulati in vista di una separazione, purchè rispettino i
limiti dell’ordinamento italiano e siano espressione di una volontà libera, equilibrata e
consapevole. Pur senza creare una nuova legge, essa permette di guardare a un futuro in cui
autonomia e protezione patrimoniale possano convivere, evitando eccessi e salvaguardando i
valori fondamentali del matrimonio. Pertanto, il “tabù” è rotto, ma l’attenzione resta alta: perché
tutelare se stessi non significa negare l’altrui diritto.