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La gravidanza non può ritardare la carriera: uguaglianza sostanziale e tutela della maternità nei corsi di m

2026-06-01 01:00

Calogero Jonathan Amato

Editoriale,

La gravidanza non può ritardare la carriera: uguaglianza sostanziale e tutela della maternità nei corsi di medicina generale

Con sentenza n.76 del 2026 la Corte costituzionale si inserisce nel progressivo consolidamento di una tutela sostanziale della maternità e della parit

Con sentenza n.76 del 2026 la Corte costituzionale si inserisce nel progressivo consolidamento di una tutela sostanziale della maternità e della parità di trattamento nel lavoro, affrontando il delicato rapporto tra formazione professionale, tutela della donna lavoratrice e accesso stabile all’impiego nel settore sanitario. La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 368 del 1999 nella parte in cui non prevede che il diploma di formazione specifica in medicina generale, conseguito dopo il recupero del periodo di sospensione dovuto a gravidanza e maternità, sia considerato, ai fini giuridici, come acquisito nella sessione ordinaria prevista per gli altri partecipanti al corso. La vicenda trae origine dal ricorso promosso da una dottoressa iscritta al corso triennale di formazione specifica in medicina generale della Regione Lazio, costretta a interrompere la frequenza del corso per congedo obbligatorio di maternità e successivo congedo parentale. In applicazione della normativa vigente, la sospensione aveva comportato il recupero integrale del periodo non frequentato e, conseguentemente, il differimento della conclusione del percorso formativo, impedendo alla ricorrente di sostenere l’esame finale nella sessione ordinaria del dicembre 2024. Il diploma veniva così conseguito soltanto nella sessione straordinaria del maggio 2025, con effetti immediati sulla decorrenza del rapporto convenzionale a tempo indeterminato con il Servizio sanitario nazionale. La questione sottoposta alla Corte riguarda dunque non tanto la legittimità della sospensione del corso per maternità, quanto piuttosto le conseguenze professionali derivanti dal ritardo nel conseguimento del titolo. La Corte osserva che il sistema delineato dall’art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 368 del 1999 produce un effetto discriminatorio nei confronti delle donne, poiché la gravidanza e la maternità comportano inevitabilmente un differimento della stabilizzazione lavorativa e dell’anzianità professionale. La discriminazione si manifesta non soltanto nella posticipazione cronologica del diploma, ma soprattutto negli effetti permanenti che tale ritardo determina sulla carriera professionale della corsista. La minore anzianità convenzionale incide infatti sulle procedure di trasferimento, sulle opportunità di progressione professionale e persino sul regime contrattuale applicabile. La maternità finisce così per trasformarsi in un fattore di penalizzazione strutturale, incompatibile con il principio di uguaglianza sostanziale sancito dall’art. 3 Cost. La pronuncia si caratterizza per una lettura ampia e sistematica delle garanzie costituzionali. La Corte collega il principio di uguaglianza agli artt. 31, 32 e 37 Cost., sottolineando come la maternità costituisca un valore costituzionalmente protetto non soltanto nell’interesse della donna, ma anche del minore e della collettività. La sospensione del corso per gravidanza rappresenta infatti uno strumento di tutela della salute della madre e del bambino e non può trasformarsi in una fonte di pregiudizio professionale. In questa prospettiva, la Corte ribadisce che la tutela della maternità non può essere limitata a una dimensione meramente assistenziale, ma deve garantire una piena ed effettiva parità nelle opportunità lavorative e nella progressione di carriera. Particolarmente significativa appare l’attenzione riservata dalla Corte agli effetti indirettamente dissuasivi della disciplina censurata. Secondo il giudice delle leggi, il rischio di subire ritardi nella stabilizzazione lavorativa e nella progressione professionale potrebbe scoraggiare concretamente la scelta della maternità, producendo un effetto incompatibile con l’art. 31 Cost., che impone alla Repubblica di agevolare la formazione della famiglia, e con l’art. 37 Cost., che richiede una speciale protezione della madre lavoratrice. La sentenza si colloca inoltre nel solco della giurisprudenza costituzionale che ha progressivamente ampliato la tutela antidiscriminatoria connessa alla gravidanza e alla maternità. La Corte richiama in particolare la sentenza n. 211 del 2023, relativa alle vincitrici di concorso per vice ispettore di polizia penitenziaria impossibilitate a frequentare il corso di formazione per maternità, nonché la sentenza n. 200 del 2020, che aveva censurato l’esclusione dall’assunzione delle donne in congedo obbligatorio. In entrambe le occasioni, la Corte aveva affermato che la gravidanza non può tradursi in un ostacolo all’accesso o alla progressione nel lavoro. Di rilievo è anche il richiamo al diritto dell’Unione europea e alla direttiva 2006/54/CE sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego. La Corte valorizza la giurisprudenza della Corte di giustizia, in particolare la sentenza Napoli del 2014, nella quale è stato affermato che il differimento dell’accesso a migliori condizioni lavorative a causa dell’astensione per maternità integra un trattamento discriminatorio vietato dal diritto unionale. Il dialogo tra ordinamento interno e ordinamento europeo rafforza così la costruzione di un sistema multilivello di tutela della maternità fondato sulla neutralizzazione degli effetti negativi derivanti dalla gravidanza e dalla cura del figlio. Quanto alla tecnica decisoria, la Corte adotta una pronuncia additiva di principio, introducendo un meccanismo di retrodatazione degli effetti giuridici del diploma. La soluzione appare equilibrata perché non elimina l’obbligo di completare integralmente il percorso formativo, salvaguardando così l’interesse pubblico alla qualità della formazione medica, ma neutralizza gli effetti discriminatori derivanti dal ritardo nell’acquisizione del titolo. La retrodatazione opera infatti esclusivamente sul piano giuridico e non su quello formativo: il diploma resta subordinato al completamento del corso e al superamento dell’esame finale, ma i suoi effetti professionali decorrono dalla data della sessione ordinaria originaria. In definitiva, la pronuncia rappresenta un importante sviluppo della giurisprudenza costituzionale in materia di uguaglianza sostanziale e tutela della maternità, riaffermando il principio secondo cui la gravidanza e la cura del figlio non possono trasformarsi in fattori di penalizzazione professionale. La Corte impone così al legislatore e alle amministrazioni di predisporre strumenti idonei a neutralizzare gli svantaggi indiretti derivanti dalla maternità, confermando che la piena realizzazione professionale della donna costituisce parte integrante della tutela costituzionale della persona e della famiglia.