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Giustizia riparativa, confisca “allargata” e procedibilità a querela: la Cassazione torna sui limiti del

2026-05-07 00:00

Antonella Pazienza

Diritto Penale,

Giustizia riparativa, confisca “allargata” e procedibilità a querela: la Cassazione torna sui limiti del potere ablatorio e sull’applicazione della legge più favorevole

Con la sentenza n. 14565 del 21 aprile 2026, la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione affronta una pluralità di questioni di particolare ril

Con la sentenza n. 14565 del 21 aprile 2026, la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione affronta una pluralità di questioni di particolare rilievo sistematico: l’accesso ai programmi di giustizia riparativa, i limiti applicativi della confisca “allargata” ex art. 240-bis c.p., il criterio della “ragionevolezza temporale” tra reato-spia e acquisizione dei beni, nonché gli effetti delle modifiche normative in tema di procedibilità del delitto di violenza privata aggravata dal metodo mafioso. La Corte d’Appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio, aveva confermato in larga parte la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pronunciandosi nei confronti di più imputati coinvolti, a vario titolo, in contestazioni di associazione mafiosa, reimpiego di denaro di provenienza illecita, illecita concorrenza e tentata violenza privata aggravata dal metodo mafioso.

I ricorsi per cassazione hanno investito temi differenti ma tra loro collegati: dalla legittimità della confisca disposta ex art. 240-bis c.p., all’accesso ai programmi di giustizia riparativa, sino alla sopravvenuta procedibilità a querela del reato di violenza privata a seguito della riforma Cartabia.

Uno dei passaggi più significativi della decisione riguarda il rigetto, da parte della Corte territoriale, dell’istanza di accesso ai programmi di giustizia riparativa avanzata da uno degli imputati.

La Corte d’Appello aveva ritenuto l’istanza inammissibile sul presupposto della mancata istituzione dei centri di mediazione nel territorio interessato. La Cassazione censura apertamente tale impostazione, rilevando come il giudice di merito abbia omesso qualsiasi reale valutazione sull’utilità del percorso riparativo e sull’assenza di pericoli per le parti o per l’accertamento dei fatti.

La Suprema Corte richiama il sistema delineato dal D.Lgs. n. 150/2022, evidenziando che l’accesso ai programmi di giustizia riparativa è previsto “senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità”.

Secondo i giudici di legittimità, non può ricadere sull’imputato una disfunzione organizzativa estranea alla sua volontà, soprattutto in assenza di verifiche concrete circa l’effettiva indisponibilità dei centri di mediazione. La motivazione della Corte territoriale viene definita “apodittica” e priva di supporto documentale.

Il principio affermato è rilevante: il giudice non può limitarsi a un diniego formale, ma deve svolgere un’effettiva valutazione dell’istanza, considerato che l’accesso alla giustizia riparativa può incidere anche sul trattamento sanzionatorio e sugli istituti premiali.

La parte più articolata della sentenza riguarda la confisca ex art. 240-bis c.p. (già art. 12-sexies D.L. n. 306/1992).

La Cassazione richiama espressamente i principi fissati dalle Sezioni Unite “Crostella”, ribadendo la natura di misura di sicurezza patrimoniale della confisca “allargata”, fondata sulla presunzione relativa di accumulazione illecita di ricchezza.

La Corte ricorda che:

la misura colpisce beni sproporzionati rispetto ai redditi leciti;

il reato-presupposto opera quale “reato-spia”;

resta necessario il rispetto del criterio della “ragionevolezza temporale” tra il reato e l’acquisto dei beni.


 

Ed è proprio su questo punto che la motivazione della Corte d’Appello viene ritenuta insufficiente.

Nel caso esaminato, alcuni terreni erano stati acquistati nel 1986 e gli immobili edificati nel 1991, mentre i reati-spia contestati risultavano commessi solo a partire dal 1997 e dal 2003.

Secondo la Cassazione, i giudici di merito hanno affermato in modo meramente assertivo la sussistenza della “ragionevolezza temporale”, senza spiegare perché beni acquisiti oltre dieci anni prima dei reati-spia potessero essere considerati espressione di accumulazione illecita

La Corte sottolinea inoltre l’omesso confronto con la documentazione difensiva relativa ai redditi dell’imputato e del padre, documentazione che avrebbe dovuto essere concretamente valutata ai fini della verifica della sproporzione patrimoniale.

Il limite del “ne bis in idem” nelle misure ablative

La sentenza affronta anche il tema del rapporto tra confisca e principio del ne bis in idem.

Uno degli imputati sosteneva che alcuni immobili fossero già stati oggetto di dissequestro in altri procedimenti penali e che ciò impedisse una nuova ablazione.

La Cassazione respinge la censura, richiamando il principio secondo cui il ne bis in idem non impedisce che il medesimo bene possa essere sottoposto, in procedimenti diversi e per fatti differenti, a distinti provvedimenti di sequestro o confisca.

Si tratta di un passaggio importante perché conferma l’autonomia delle valutazioni cautelari e ablative nei diversi procedimenti penali.

Di particolare interesse è anche la parte della decisione relativa alla procedibilità del delitto di violenza privata aggravata dal metodo mafioso.

il D.Lgs. n. 150/2022 aveva introdotto la procedibilità a querela per il delitto di violenza privata;

successivamente, la legge n. 60/2023 aveva nuovamente previsto la procedibilità d’ufficio per i reati aggravati dall’art. 416-bis.1 c.p.

La Cassazione afferma però che, in forza dell’art. 2, comma 4, c.p., deve applicarsi la disciplina più favorevole al reo, valorizzando la natura “mista”, sostanziale e processuale, della querela.

Ne consegue che, per il periodo in cui il reato risultava procedibile a querela, la mancata presentazione della stessa determina l’improcedibilità dell’azione penale.

Per tale ragione, la Suprema Corte annulla senza rinvio la sentenza nei confronti di due imputate limitatamente al reato di tentata violenza privata aggravata, disponendo anche la revoca della confisca nei confronti di una di esse.

La decisione dedica infine attenzione al tema delle attenuanti generiche.

La Cassazione censura la motivazione della Corte territoriale per non avere valutato il percorso di reinserimento sociale intrapreso da una delle imputate, la collaborazione resa e le condotte successive al reato documentate dalla difesa.

La Suprema Corte ribadisce che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2011, il giudice deve considerare anche la condotta positiva successiva al fatto, potendo eventualmente escluderne la rilevanza solo attraverso una motivazione effettiva e non apparente.

La sentenza n. 14565/2026 si inserisce nel solco di una giurisprudenza sempre più rigorosa nel pretendere un adeguato supporto motivazionale quando vengono applicate misure patrimoniali invasive come la confisca “allargata”.

Il dato centrale della pronuncia è duplice, poiché, da un lato, la Cassazione riafferma che la presunzione di accumulazione illecita non può tradursi in automatismo: il giudice deve verificare concretamente la sproporzione patrimoniale e soprattutto la “ragionevolezza temporale” tra reato-spia e acquisizione dei beni; dall’altro, la decisione valorizza le garanzie sostanziali derivanti dalla riforma Cartabia, sia sul terreno della giustizia riparativa, sia in relazione al regime di procedibilità a querela, ribadendo la centralità del principio di applicazione della disciplina più favorevole al reo.

La pronuncia conferma così una linea interpretativa orientata a evitare applicazioni meramente presuntive o formalistiche degli strumenti ablativi e processuali, imponendo invece un controllo motivazionale rigoroso e aderente al caso concreto.