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Disinformazione, contenuti illegali e contenuti dannosi: la difficile distinzione nel diritto dell’Unione eu

2026-05-01 10:00

Calogero Jonathan Amato

Editoriale,

Disinformazione, contenuti illegali e contenuti dannosi: la difficile distinzione nel diritto dell’Unione europea

Il contrasto alla disinformazione sui nuovi media costituisce oggi un punto nevralgico della strategia dell’Unione europea in materia di comunicazione

Il contrasto alla disinformazione sui nuovi media costituisce oggi un punto nevralgico della strategia dell’Unione europea in materia di comunicazione digitale. Tale tema si colloca al crocevia tra tutela dei diritti fondamentali, garanzia del corretto funzionamento dei processi democratici e difesa dello spazio pubblico virtuale dalle interferenze esterne. L’Unione, soprattutto a partire dal 2018, ha progressivamente affinato i propri strumenti normativi e regolatori, elaborando una politica che non si fonda soltanto su divieti o sanzioni, ma su un modello di cooperazione strutturata con le grandi piattaforme online. Queste ultime, considerate vere e proprie “porte di accesso” al dibattito pubblico digitale, assumono un ruolo centrale nell’attuazione delle regole: esse sono chiamate a gestire gli spazi virtuali messi a disposizione degli utenti, in un quadro che prende la forma della coregolamentazione, cioè una combinazione di regole giuridiche vincolanti e impegni volontari sottoscritti dalle stesse piattaforme.

In questo contesto, l’attenzione delle istituzioni europee non si concentra unicamente sul fenomeno, oggi ampiamente diffuso, della diffusione dei discorsi d’odio online, ma si estende anche a ulteriori aspetti di rilievo democratico, come la regolamentazione della pubblicità politica e l’uso dei dati personali a fini elettorali. Il dibattito sul micro-targeting politico ne è un esempio significativo: nonostante permangano incerte le prove scientifiche circa la reale efficacia di tale tecnica nel condizionare il voto degli elettori – al di là della forte eco mediatica di casi come quello di Cambridge Analytica – l’Unione europea ha scelto un approccio prudenziale, continuando a monitorarne attentamente le implicazioni per la trasparenza e la correttezza del processo democratico.

Tra i diversi profili che emergono nel quadro descritto, la disinformazione occupa un posto peculiare. Essa rappresenta infatti un limite nuovo e inedito alla libertà di manifestazione del pensiero, diverso sia dalle ipotesi classiche di limitazione penale (legate a reati come diffamazione, istigazione all’odio o apologia di reato), sia dalle restrizioni civilistiche. La sua definizione, tutt’altro che scontata, è stata progressivamente elaborata dalla Commissione europea attraverso atti di soft law – in particolare il Codice di buone pratiche sulla disinformazione del 2018 e la sua versione aggiornata del 2022 – che individuano la disinformazione nella diffusione intenzionale e sistematica di contenuti non veritieri, i quali, pur non costituendo reati, risultano comunque dannosi per interessi pubblici di primaria importanza, quali la salute, la sicurezza, l’ambiente o la stessa democrazia. Non a caso, la Commissione ha più volte sottolineato il rischio che campagne di disinformazione possano essere orchestrate da attori statali esteri con finalità di ingerenza nei processi elettorali europei.

Proprio per questa ragione, la nozione di disinformazione va distinta con nettezza da quella di contenuti illegali: i primi non integrano fattispecie penalmente rilevanti, mentre i secondi rientrano pienamente nelle ipotesi di reato previste dagli ordinamenti nazionali e dell’Unione. Il Digital Services Act (reg. UE 2022/2065) ha confermato questa distinzione, ribadendo che, se i contenuti illegali sono soggetti a obblighi stringenti di rimozione immediata, la disinformazione richiede piuttosto misure di mitigazione del rischio, fondate su trasparenza, cooperazione e controllo sociale.

L’individuazione dei confini tra contenuto illegale e contenuto “semplicemente dannoso” è, tuttavia, un compito complesso e intrinsecamente controverso, che richiede valutazioni multilivello:

distinguere tra contenuti effettivamente illegali e contenuti di mera disinformazione, verificandone la potenziale dannosità (in relazione a salute, sicurezza, democrazia, ingerenze esterne);

accertare l’intenzionalità di chi diffonde tali contenuti, così da differenziare la disinformazione vera e propria dalla semplice cattiva informazione non dolosa (malinformation), spesso frutto di errori o di superficialità;

escludere i casi riconducibili a satira, parodia o opinioni faziose, che, seppur polarizzanti, rientrano comunque nell’ambito della libertà di espressione tutelata dall’art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Questo processo interpretativo rivela la natura inevitabilmente culturale e ideologica delle valutazioni operate. E solleva interrogativi cruciali: chi decide che cosa sia effettivamente disinformazione? E soprattutto, quali garanzie di imparzialità e indipendenza possono essere offerte ai cittadini rispetto a decisioni che incidono su un diritto fondamentale come la libertà di informazione?

Le politiche europee di coregolamentazione hanno scelto di affidare alle piattaforme online una parte significativa della responsabilità di controllo e verifica dei contenuti. Queste ultime si avvalgono frequentemente di soggetti esterni – i cosiddetti Third-Party Fact-Checkers, accreditati a livello internazionale e selezionati per la loro presunta indipendenza e professionalità. Tale modello, tuttavia, non è privo di rischi: il pericolo è quello di una sorta di “censura privata amministrativa”, in cui la compressione di diritti fondamentali avviene non attraverso una decisione statale sottoposta a garanzie democratiche e giurisdizionali, ma attraverso scelte di soggetti privati, a loro volta liberi di sub-delegare il compito ad altri attori.

Ne emerge, dunque, un quadro in cui il confine tra tutela della democrazia e limitazione della libertà di espressione si fa sempre più sottile e problematico, richiedendo un continuo bilanciamento da parte delle istituzioni europee e nazionali, ma anche un rinnovato impegno teorico da parte della dottrina nel riflettere su quali debbano essere i criteri e i limiti per un uso costituzionalmente sostenibile della categoria di “disinformazione”.