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Favoreggiamento della prostituzione e proporzionalità della pena: la Corte costituzionale esclude profili di

2026-04-03 09:00

Antonella Pazienza

Diritto Penale,

Favoreggiamento della prostituzione e proporzionalità della pena: la Corte costituzionale esclude profili di illegittimità

La sentenza n. 34 del 2026 della Corte costituzionale affronta la questione della legittimità del trattamento sanzionatorio previsto per il favoreggia

La sentenza n. 34 del 2026 della Corte costituzionale affronta la questione della legittimità del trattamento sanzionatorio previsto per il favoreggiamento della prostituzione, con particolare riferimento all’assenza di una modulazione per le ipotesi di minore gravità. La Corte esclude la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, valorizzando il ruolo del giudice nell’applicazione concreta del principio di offensività e ribadendo l’ampia discrezionalità del legislatore in materia penale.

La pronuncia in esame prende le mosse da una questione sollevata dal Tribunale di Bologna, chiamato a giudicare alcuni imputati accusati di favoreggiamento della prostituzione ai sensi dell’art. 3, primo comma, n. 8), della legge n. 75 del 1958.

Il giudice rimettente, nel ricostruire il caso concreto, evidenzia come tra le condotte contestate vi fosse anche quella di accompagnare abitualmente alcune donne nei luoghi in cui esercitavano la prostituzione, provvedendo poi a riaccompagnarle presso le rispettive abitazioni. Secondo il Tribunale, tale comportamento risultava connotato da un intento di tutela della sicurezza personale delle donne, in assenza di compensi o finalità di lucro.

Pur ritenendo configurabile il reato di favoreggiamento – sulla base dell’orientamento giurisprudenziale che considera rilevante qualsiasi condotta idonea ad agevolare l’attività di prostituzione – il giudice ha ritenuto che il trattamento sanzionatorio previsto dalla norma fosse irragionevole e sproporzionato rispetto alla concreta gravità dei fatti.

Da qui la questione di legittimità costituzionale, formulata in via principale con riferimento al minimo edittale della pena (due anni di reclusione) e, in via subordinata, alla mancata previsione di una attenuante per i casi di lieve entità.

Il Tribunale di Bologna ha fondato le proprie censure sui principi di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità della pena.

In particolare, ha evidenziato come la norma incriminatrice presenti una latitudine applicativa molto ampia, tale da ricomprendere condotte tra loro profondamente diverse. In questo quadro, l’impossibilità di graduare la pena in funzione della minore gravità di taluni comportamenti determinerebbe uno squilibrio sanzionatorio.


 

Il giudice ha inoltre sottolineato che la disciplina vigente accomuna, sotto il medesimo trattamento punitivo, il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione, nonostante la diversa capacità offensiva delle due condotte.

Ulteriore profilo critico individuato riguarda l’inadeguatezza degli strumenti ordinari di attenuazione della pena. Secondo il rimettente, né le circostanze attenuanti generiche né altri istituti sarebbero idonei a riequilibrare un trattamento sanzionatorio che si assumerebbe sproporzionato già in partenza.

Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l’Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l’inammissibilità o comunque la non fondatezza delle questioni.

In via preliminare, è stato contestato il presupposto interpretativo del giudice rimettente, osservando che alcune delle condotte descritte potrebbero configurarsi come mero aiuto alla persona, e non come effettivo favoreggiamento dell’attività di prostituzione.

Nel merito, l’Avvocatura ha sostenuto che la cornice edittale prevista dalla norma non sarebbe manifestamente sproporzionata e che l’ordinamento già prevede strumenti idonei a modulare la pena, anche nei casi di minore gravità.

La Corte, in primo luogo, dichiara ammissibili le questioni, ritenendo che il giudice rimettente abbia adeguatamente ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, inclusa la distinzione tra aiuto alla persona e agevolazione dell’attività di prostituzione.

Nel merito, tuttavia, le censure vengono respinte.

La Corte richiama il proprio orientamento consolidato secondo cui il controllo di costituzionalità in materia penale incontra un limite nella discrezionalità del legislatore, sindacabile solo in presenza di una manifesta irragionevolezza o sproporzione della pena

Nel caso in esame, tale soglia non risulta superata. La previsione di una pena compresa tra due e sei anni di reclusione viene ritenuta compatibile con i principi costituzionali, in quanto consente al giudice di modulare la sanzione in relazione alla gravità concreta del fatto.

Un passaggio centrale della motivazione riguarda il principio di offensività nella sua dimensione concreta.

La Corte ribadisce che spetta al giudice verificare, caso per caso, se la condotta contestata sia effettivamente idonea a ledere il bene giuridico tutelato. In particolare, deve escludersi la configurabilità del reato quando il comportamento, pur astrattamente riconducibile alla fattispecie, risulti privo di reale capacità lesiva.


 

Questo principio assume un ruolo decisivo proprio in relazione a fattispecie, come quella in esame, caratterizzate da una formulazione ampia.

La Corte affronta espressamente il tema della condotta di accompagnamento, oggetto del giudizio a quo.

Richiamando la giurisprudenza di legittimità, afferma che tale comportamento integra il favoreggiamento quando sia idoneo a facilitare l’esercizio della prostituzione, migliorandone le condizioni operative.

Viene inoltre precisato che tale qualificazione non viene meno neppure quando la condotta sia sorretta da finalità protettive, poiché l’effetto oggettivo resta quello di agevolare l’attività di prostituzione.

La Corte ribadisce che la disciplina del favoreggiamento della prostituzione si inserisce in una più ampia scelta di politica criminale, volta alla tutela della dignità della persona.

Richiamando precedenti pronunce, viene evidenziato come la prostituzione sia considerata un’attività connessa a condizioni di vulnerabilità, rispetto alle quali l’ordinamento intende offrire protezione, anche attraverso l’incriminazione delle condotte di agevolazione.

In questo contesto, la scelta del legislatore di sanzionare anche comportamenti non connotati da finalità di lucro rientra nella sua discrezionalità.

Quanto alla mancata previsione di una attenuante specifica per i casi di lieve entità, la Corte osserva che l’ordinamento già consente al giudice di modulare la pena attraverso diversi strumenti.

In particolare, vengono richiamate le circostanze attenuanti generiche, che permettono di valorizzare elementi concreti del fatto e della personalità dell’imputato, nonché il complesso dei criteri di cui all’art. 133 c.p.

A ciò si aggiunge, in via più generale, la possibilità di escludere la rilevanza penale della condotta in applicazione del principio di offensività.

La Corte costituzionale conclude dichiarando non fondate le questioni sollevate dal Tribunale di Bologna.

La disciplina vigente viene ritenuta compatibile con i principi di proporzionalità e ragionevolezza, in quanto la cornice edittale consente una adeguata personalizzazione della pena e l’ordinamento offre strumenti sufficienti per evitare applicazioni eccessivamente rigide.

Resta affidato al giudice di merito il compito di applicare tali strumenti, valutando in concreto la gravità delle condotte e la loro effettiva offensività.