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Uguaglianza, colpevolezza e funzione rieducativa: sentenza n. 91/2024 e i limiti costituzionali alla discrezio

2026-04-01 10:26

Calogero Jonathan Amato

Editoriale,

Uguaglianza, colpevolezza e funzione rieducativa: sentenza n. 91/2024 e i limiti costituzionali alla discrezionalità punitiva

Con sentenza n. 91 del 2024, la Corte interviene nuovamente sul terreno, ormai centrale nella sua giurisprudenza penale, del controllo di proporzional

Con sentenza n. 91 del 2024, la Corte interviene nuovamente sul terreno, ormai centrale nella sua giurisprudenza penale, del controllo di proporzionalità e ragionevolezza della pena, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 600-ter, primo comma, n. 1), c.p., nella parte in cui non prevede una diminuzione di pena nei casi di minore gravità. La disposizione censurata punisce chiunque, «utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico». La pena prevista — reclusione da sei a dodici anni e multa da 24.000 a 240.000 euro — non consente alcuna graduazione in relazione alla concreta offensività del fatto. Il Tribunale di Bologna, nel sollevare la questione di legittimità, ha sottolineato l’eccessiva ampiezza della fattispecie incriminatrice, che può comprendere tanto condotte di sfruttamento organizzato e mercificato di minori, quanto fatti marginali e isolati, talvolta privi di scopo lucrativo o di diffusione, ma puniti con la stessa severità. La Corte è stata così chiamata a verificare se tale disciplina, priva di una clausola di mitigazione per le ipotesi di minore gravità, fosse compatibile con i principi di eguaglianza (art. 3 Cost.) e di personalità e funzione rieducativa della pena (art. 27, commi 1 e 3, Cost.). L’art. 600-ter c.p. è stato introdotto dalla legge n. 269 del 1998 e successivamente modificato, in senso espansivo, dalle leggi n. 38 del 2006 e n. 172 del 2012. Quest’ultima, in attuazione della Convenzione di Lanzarote del Consiglio d’Europa, ha sostituito il termine «sfruttamento» con «utilizzazione», determinando un’estensione significativa del perimetro del reato. La giurisprudenza di legittimità, a partire da Cass., Sez. un., 18 ottobre 2018, n. 51815, ha ulteriormente consolidato questa lettura ampia, affermando che la produzione di materiale pedopornografico è punibile anche in assenza di un concreto pericolo di diffusione delle immagini, essendo tale rischio «insito nella mera creazione» del materiale stesso. Ne è derivata una configurazione della norma di tipo onnicomprensivo, nella quale la condotta dell’agente — anche se episodica, isolata o priva di fini commerciali — rientra nel medesimo alveo punitivo di attività sistematiche e organizzate. In questo quadro, il minimo edittale di sei anni di reclusione ha assunto un valore simbolico eccessivo, tale da appiattire la risposta punitiva su un livello di gravità sproporzionato rispetto ad alcune forme marginali di illecito. Il Tribunale di Bologna ha ravvisato una violazione del principio di eguaglianza, poiché la norma tratta in modo identico fatti di gravità intrinsecamente diversa, e del principio di proporzionalità della pena, quale corollario del principio di colpevolezza e della funzione rieducativa. Il rimettente ha evidenziato come la mancanza di una valvola di sicurezza impedisca al giudice di adeguare la pena alla concreta offensività del fatto, con esiti sanzionatori irragionevoli e disfunzionali. L’esempio paradigmatico è proprio quello oggetto del giudizio a quo: un giovane di diciotto anni che aveva indotto due adolescenti a inviargli immagini del corpo, poi non diffuse, con modalità non assimilabili allo sfruttamento pornografico in senso stretto. In casi simili, osserva il rimettente, la pena minima prevista (sei anni di reclusione) si traduce in una sanzione sproporzionata e dunque contraria agli artt. 3 e 27 Cost. La Corte accoglie la questione, muovendosi lungo la linea evolutiva già tracciata da alcune decisioni fondamentali (sentt. nn. 68/2012, 236/2016, 40/2019, 244/2022, 120/2023 e 46/2024), che hanno progressivamente consolidato un controllo di proporzionalità “intrinseca” della pena, cioè un sindacato diretto sulla misura e sulla struttura dell’apparato sanzionatorio, non più mediato dal solo principio di uguaglianza. La norma censurata viola gli artt. 3 e 27, commi 1 e 3, Cost., poiché impone di applicare la medesima pena a fatti eterogenei, privando il giudice della possibilità di modulare la risposta sanzionatoria in base alla gravità concreta del caso. L’assenza di un meccanismo di attenuazione determina così una discrasia sistematica tra il disvalore effettivo del fatto e la rigidità della sanzione, che si traduce in un’irragionevole compressione della funzione individualizzante del giudizio di commisurazione. La Corte sottolinea che tale difetto di proporzionalità è tanto più evidente ove si consideri che la pena minima per la produzione (sei anni) è addirittura superiore a quella prevista per la distribuzione o cessione del materiale (art. 600-ter, comma 2, c.p.), condotte oggettivamente più lesive del bene giuridico tutelato. Nel corpo motivazionale della sentenza, la Corte riconduce il giudizio di proporzionalità al duplice fondamento costituzionale degli artt. 3 e 27 Cost. Da un lato, il principio di eguaglianza impone che situazioni differenti siano trattate in modo diverso, impedendo che il legislatore sanzioni con la stessa severità condotte disomogenee per offensività. Dall’altro, la funzione rieducativa della pena presuppone che la sanzione sia individualizzabile, vale a dire commisurata alla colpevolezza personale e alla concreta gravità del fatto. Una pena percepita come eccessiva o ingiusta — rileva la Corte — non solo è incompatibile con il senso di giustizia sostanziale, ma ostacola il processo di risocializzazione dell’imputato, compromettendo la funzione stessa che l’art. 27, terzo comma, assegna alla pena. In continuità con le pronunce più recenti in materia di delitti sessuali e contro la persona (sentt. nn. 88/2019, 120/2023 e 46/2024), la Corte ribadisce la necessità, per le fattispecie a struttura ampia, di una clausola di attenuazione per i casi di minore gravità. Questa “valvola di sicurezza” consente al giudice di evitare esiti sanzionatori eccessivi, preservando la razionalità complessiva del sistema penale. Il riferimento esplicito della Corte è agli artt. 609-bis, 609-quater e 609-octies c.p., che prevedono una diminuzione di pena fino a due terzi nei casi di minore gravità. L’assenza di un’analoga previsione per la produzione di materiale pedopornografico, nonostante la comunanza di ratio e bene giuridico tutelato (la libertà e l’integrità sessuale del minore), appare perciò intrinsecamente incoerente. La Corte ribadisce, tuttavia, che il proprio intervento non intende sostituirsi al legislatore nella scelta della pena, ma ripristinare un equilibrio di razionalità all’interno del sistema sanzionatorio. L’intervento correttivo si giustifica, dunque, non per una mera divergenza di valutazioni di politica criminale, ma per la violazione manifesta dei principi costituzionali che presidiano la giustizia penale. In altre parole, la Corte non “ridetermina” la pena, ma “restituisce” al giudice ordinario la possibilità di calibrare la risposta punitiva, ripristinando la fisiologia del sistema. La pronuncia produce effetti che travalicano il singolo ambito dei reati sessuali contro i minori. Essa conferma l’evoluzione della giurisprudenza costituzionale verso una concezione sostanziale del principio di proporzionalità della pena, inteso come parametro immediatamente precettivo e non più solo come criterio di orientamento politico-criminale. Il controllo di proporzionalità “intrinseca” assume così la funzione di garanzia estrema contro le derive punitive del legislatore, ponendosi quale presidio di razionalità e umanità della pena. È un orientamento che si è già espresso in relazione a reati quali l’estorsione (sent. n. 244/2022), il sequestro di persona a scopo di estorsione (sent. n. 68/2012) e la deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti (sent. n. 46/2024). La sentenza in commento rappresenta una tappa ulteriore nel processo di costituzionalizzazione del diritto penale. La Corte riafferma che il principio di proporzionalità non è mero riflesso di eguaglianza formale, ma espressione dell’umanità della pena e della dignità della persona punita. In tal senso, la decisione assume una portata di sistema: rafforza la funzione di controllo sostanziale della Corte sui limiti della discrezionalità punitiva; valorizza la funzione individualizzante del giudice ordinario; contribuisce a ricondurre il diritto penale alla sua dimensione di extrema ratio, conforme ai valori costituzionali di razionalità, uguaglianza e rieducazione. Il riconoscimento della diminuzione di pena per i casi di minore gravità nel reato di produzione di materiale pedopornografico non indebolisce la tutela del minore, ma ne consolida la legittimità sul piano costituzionale, garantendo che la severità della risposta punitiva sia proporzionata, razionale e, soprattutto, giusta.