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Io non sono proprietà di nessuno: il matrimonio riparatore e l’incredibile coraggio di Franca Viola

2026-04-06 00:00

Roberta Carcò

Diritto Penale,

Io non sono proprietà di nessuno: il matrimonio riparatore e l’incredibile coraggio di Franca Viola

Anteriormente all’analisi dell’istituto del matrimonio riparatore, fortunatamente estinto, risulta di fondamentale importanza fare alcuni cenni storic

Anteriormente all’analisi dell’istituto del matrimonio riparatore, fortunatamente estinto, risulta di fondamentale importanza fare alcuni cenni storici circa il fenomeno della violenza sessuale nonché della sua rilevanza sociale ancor prima che giuridica.

Anticamente, anche se in tempo non cosi remoto giacché tale concezione è sopravvissuta sino al 1996, il reato di violenza sessuale non era un fenomeno scabroso come, al contrario, considerato oggi e non portava a delle conseguenze paragonabili a quelle odierne. I reati sessuali venivano classificati come “ delitti contro la moralità pubblica e il buon costume” dal Codice Rocco del 1930. La violenza sessuale era considerata un’offesa al decoro sociale piuttosto che alla persona. Il motivo di tale concezione appare pressoché evidente, storicamente la vittima di una violenza sessuale subiva una stigmatizzazione sociale poiché tutto l’aspetto sessuale veniva confinato in un tabù sociale estremamente forte e chiunque osasse profanare tale aspetto pubblicamente doveva fare ammenda per tale offesa al buon costume.

Con la legge 66/1996 la situazione cambia radicalmente comportando una svolta storica che sposta la violenza sessuale tra i “ delitti contro la persona” racchiudendo tutte le varie ipotesi nell’odierno articolo 609-bis c.p.

Ma come si collega effettivamente la citata evoluzione del reato di violenza sessuale con l’istituto del matrimonio riparatore e, soprattutto, cosa si intende esattamente per quest’ultimo? 

Il matrimonio riparatore era un istituto giuridico previsto dal codice penale italiano, con riferimento all’articolo 544 del Codice Rocco del 1930 il quale formalizzava il matrimonio riparatore come “ causa speciale di estinzione del reato”, che permetteva ad un uomo di estinguere la previsione di reato carnale, ossia di stupro, sposando la vittima. L’abrogato articolo 544 c.p. recitava: “ Per i delitti preveduti dal capo primo e dall’articolo 530, il matrimonio, che l’autore del reato contragga con la persona offesa, estingue il reato, anche riguardo a coloro che sono concorsi nel reato medesimo; e, se vi è stata condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali.”

 In seguito alla richiamata evoluzione storica di tale reato appare ora evidente il motivo, contraendo il matrimonio la “ macchia” sociale veniva considerata riparata ed il colpevole poteva evitare di scontare un’eventuale pena. L’estinzione della fattispecie criminosa si sarebbe potuta estendere anche a tutti coloro i quali avessero partecipato, formalizzando l’estinzione del reato ai correi.

Il 26 dicembre 1965 ad Alcamo, in Sicilia, la diciassettenne Franca Viola venne rapita da Filippo Melodia, nipote di un boss locale, con l’aiuto di 12 complici. Franca fu tenuta segregata in un casolare e violentata ripetutamente per otto giorni, compiendo tale atto Melodia sperava che la famiglia di Franca si sarebbe piegata accettando la previsione del matrimonio riparatore per “salvare l’onore”.

Appoggiata dal padre Bernardo che per Franca avrà una grande importanza, la ragazza si oppose alle pressioni sociali e mafiose, diventando la prima donna in Italia a rifiutare il matrimonio riparatore e dichiarando pubblicamente: “ Io non sono proprietà di nessuno, nessuno può costringermi ad amare una persona che non rispetto, l’onore lo perde chi le fa certe cose, non chi le subisce.” e decise di denunciare il suo aggressore. Non fu un percorso semplice per Franca, dovette combattere contro secoli di stigmatizzazione sociale ormai radicato nelle menti delle persone con riflesso inevitabile nell’ambito giuridico nonché sotto il profilo della vittimizzazione secondaria.

Melodia fu condannato a 11 anni di carcere per sequestro di persona e violenza sessuale, mentre i suoi 12 complici vennero condannati a 5 anni e 2 mesi ciascuno per aver partecipato attivamente al rapimento di Franca Viola nonché al rapimento del suo fratellino Mariano successivamente rilasciato.

Così come secoli di consuetudine avevano portato all’assetto precedente, il coraggio di Franca ebbe un impatto anche legislativo, accelerando l’abolizione del matrimonio riparatore ai sensi dell’articolo 544 e del delitto d’onore ai sensi dell’articolo 587 avvenuta solo il 5 agosto 1981 con la legge 44/1981.

Nel 2014 Franca Viola è stata insignita dal Presidente Giorgio Napoletano dell’onorificenza di Grande Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

In conclusione è possibile notare come appaia disturbante la grande vicinanza dei fatti sopra analizzati con i giorni d’oggi, in cui l’uguaglianza finora conquistata si dà erroneamente per scontata.