La sentenza della Corte di cassazione, Sezione VI penale, n. 143 del 5 gennaio 2026 affronta due profili centrali della materia cautelare: da un lato, i presupposti per la configurabilità del delitto di associazione per delinquere; dall’altro, il rapporto tra misure cautelari personali e misure interdittive applicabili agli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001. La Suprema Corte chiarisce i confini tra concorso di persone nel reato e vincolo associativo, ribadendo la necessità di una struttura organizzata e di una consapevole partecipazione al sodalizio. Contestualmente, la pronuncia afferma un principio di particolare rilievo sistematico in tema di proporzionalità e adeguatezza delle misure cautelari, stabilendo che, ove il rischio di reiterazione sia riconducibile all’operatività dell’ente, la risposta cautelare deve prioritariamente indirizzarsi verso quest’ultimo, evitando indebite compressioni dei diritti della persona fisica.
La pronuncia trae origine dal ricorso proposto avverso l’ordinanza del Tribunale di Lecce che, in sede di appello cautelare del pubblico ministero, aveva applicato all’indagato una misura interdittiva consistente nel divieto di esercitare attività imprenditoriale e di assumere uffici direttivi in imprese e persone giuridiche per la durata di nove mesi.
Il provvedimento si fondava sulla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria in ordine alla partecipazione dell’indagato a un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di plurimi reati, tra cui corruzione, turbata libertà degli incanti, truffa aggravata e frode nelle pubbliche forniture. Secondo la prospettazione accusatoria, il sodalizio sarebbe stato capeggiato da altro soggetto, il quale, attraverso condotte corruttive, avrebbe ottenuto l’illecita aggiudicazione di appalti pubblici.
Il giudice per le indagini preliminari aveva tuttavia escluso sia l’esistenza dell’associazione, sia la gravità indiziaria in relazione ai reati-fine, ritenendo che le condotte potessero al più integrare singole ipotesi di concorso di persone nel reato. Tale decisione veniva riformata dal Tribunale del riesame, che individuava nel ricorrente il ruolo di prestanome e di amministratore formale di società utilizzate come schermo per le attività illecite.
Con il primo motivo di ricorso veniva dedotta l’inammissibilità dell’appello del pubblico ministero, per non avere quest’ultimo censurato specificamente la sussistenza delle esigenze cautelari.
La Corte di cassazione ha ritenuto infondata la doglianza, richiamando il principio secondo cui l’impugnazione del pubblico ministero avverso il rigetto della richiesta cautelare per insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza devolve al giudice dell’appello la verifica di tutte le condizioni necessarie all’adozione della misura, purché tali condizioni siano state prospettate nella richiesta originaria e non esaminate dal giudice per le indagini preliminari.
In tale ipotesi, il Tribunale della libertà è chiamato a un riesame complessivo della vicenda cautelare, non limitato ai soli motivi di gravame.
I motivi centrali del ricorso attenevano alla ritenuta sussistenza del delitto di associazione per delinquere.
La Suprema Corte ha ribadito i principi consolidati in materia, secondo cui la configurabilità dell’art. 416 c.p. richiede:
- la predisposizione di una struttura organizzata, sia pur minima, di uomini e mezzi;
- la finalizzazione alla commissione di una serie indeterminata di delitti;
- la consapevolezza dei singoli partecipi di far parte di un sodalizio stabile e durevole;
- la disponibilità a contribuire all’attuazione del programma criminoso comune.
L’esistenza dell’associazione non può essere desunta dalla mera commissione di una pluralità di reati-scopo, essendo necessario che le modalità operative rivelino un vincolo associativo autonomo rispetto ai singoli episodi delittuosi.
Applicando tali criteri al caso concreto, la Corte ha escluso la sussistenza della gravità indiziaria del reato associativo. Dall’ordinanza impugnata non emergevano elementi idonei a dimostrare che l’indagato fosse consapevole di operare all’interno di un sodalizio criminoso, risultando piuttosto che le condotte si esaurissero in un rapporto diretto e unipersonale con il principale autore dei reati.
La motivazione del Tribunale del riesame è stata ritenuta meramente apparente, in quanto fondata su una sovrapposizione tra l’ipotesi di concorso di persone nel reato e quella, più complessa, del reato associativo, senza individuare i requisiti minimi di una struttura organizzata autonoma.
Ulteriore profilo di censura riguardava la sussistenza delle esigenze cautelari e l’idoneità della misura interdittiva applicata alla persona fisica.
Il Tribunale aveva individuato il pericolo di reiterazione nella perdurante operatività delle società riconducibili all’indagato. Tale valutazione, pur astrattamente corretta, risultava tuttavia incoerente rispetto alla misura adottata.
Secondo la Cassazione, ove il rischio di reiterazione discenda dall’attività dell’ente, appare incongrua l’applicazione di una misura interdittiva nei confronti del soggetto che ne riveste solo formalmente la rappresentanza, specie quando questi svolga il ruolo di mero prestanome e sia facilmente sostituibile.
In tale evenienza, la misura realmente idonea a prevenire il pericolo è quella applicabile direttamente all’ente.
La sentenza affronta in modo espresso il tema della responsabilità degli enti, evidenziando come, in presenza di reati presupposto, il pubblico ministero non disponga di una piena discrezionalità nell’attivazione del procedimento ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001.
Secondo la Corte, qualora emergano elementi idonei a giustificare l’avvio delle indagini nei confronti dell’ente, il pubblico ministero è tenuto a procedere al relativo accertamento, anche laddove l’esito possa condurre all’archiviazione.
Tale principio incide direttamente sulla materia cautelare, poiché la responsabilità della persona fisica e quella dell’ente condividono il medesimo presupposto fattuale. Ne deriva che le rispettive misure cautelari sono destinate a interferire tra loro e devono essere valutate in modo unitario.
La Corte afferma un principio di particolare rilievo: il giudizio di adeguatezza e proporzionalità deve essere svolto considerando l’intero ventaglio delle misure astrattamente applicabili, comprese quelle previste nei confronti dell’ente.
Qualora il rischio di reiterazione risulti meglio contenibile mediante una misura interdittiva applicata all’ente, quest’ultima deve ritenersi sufficiente, rendendo non necessaria l’adozione di misure personali nei confronti dell’autore del reato presupposto.
L’omessa attivazione delle iniziative cautelari a carico dell’ente non può legittimare una concentrazione della risposta repressiva esclusivamente sulla persona fisica, pena una non necessaria compressione dei diritti fondamentali e della libertà di iniziativa economica.
Alla luce delle considerazioni svolte, la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata, rilevando:
- l’insussistenza della gravità indiziaria in ordine al reato di associazione per delinquere;
- la carenza del requisito di adeguatezza della misura cautelare applicata;
- l’impossibilità di pervenire a una diversa soluzione anche in sede rescissoria.
La pronuncia si colloca nel solco di un orientamento volto a evitare indebite estensioni del reato associativo e a rafforzare il controllo di proporzionalità nell’applicazione delle misure cautelari, soprattutto nei procedimenti caratterizzati dall’intreccio tra responsabilità penale della persona fisica e responsabilità da reato degli enti.
