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il reato di deepfake e responsabilità penale del minore: il lato oscuro dell’era digitale

2025-11-05 09:00

Letizia Tinti Previtali

Diritto Penale,

il reato di deepfake e responsabilità penale del minore: il lato oscuro dell’era digitale

L’era digitale ha portato con sé una nuova modalità di comunicazione tra i giovani e i loro interlocutori, giungendo alla manifestazione di elevato ri

L’era digitale ha portato con sé una nuova modalità di comunicazione tra i giovani e i loro interlocutori, giungendo alla manifestazione di elevato rischio di un uso distorto degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie di intelligenza artificiale. L’emergere dei deepfake pone nuove sfide al diritto penale, soprattutto quando gli autori di tali condotte sono minori, caratterizzate da repentine manipolazioni digitali di immagini e video, al fine di offendere, diffamare o violare la privacy del soggetto vittima di tale azione, che possono configurare reati disciplinati dal Codice penale e dalle Disposizioni a tutela del minore per il prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo (Legge n. 71/2017), imponendo di contemperare la responsabilità del minore con strumenti educativi e misure di tutela e protezione per la vittima. Si assiste anche a connotati gravi quando riguardano contenuti sessualmente espliciti, configurando così il reato di cui all’art. 612 quater c.p., che disciplina il nuovo reato di deepfake, ovvero l’illecita diffusione di contenuti generati o manipolati artificialmente, giungendo perfino a forme di deepnude, ritraendo il soggetto nudo o in particolari pose esplicitamente sessuali, e a volte anche il connaturarsi del deepfake porn, con la creazione di falsi video pornografici. La nascita e il continuo perpetuarsi di tali creazioni artificiali ha portato anche alla maggiore diffusione di materiale pedo-pornografico, punito ai sensi dell’art. 600 quater c.p., creando gravi conseguenze sul soggetto minore, vittima di tale utilizzo.

Il Regolamento UE 2024/1689 (AI Act), in vigore dal 1° agosto 2024, qualifica i deepfake come strumenti a rischio elevato per i diritti fondamentali, imponendo obblighi di trasparenza, trattamento dei dati (GDPR), tracciabilità e responsabilizzazione degli autori, al fine di prevenire condotte lesive dell’integrità morale e dell’autodeterminazione sessuale. La diffusione di deepfake vede protagonisti anche minori tra i 14 e i 18 anni, chiamati a rispondere penalmente ai sensi del D.P.R. 448/1988, comunemente denominato “Codice di procedura penale minorile”. Le loro condotte, spesso originate da gioco, sfida identitaria o ricerca di consenso, possono degenerare in ricatto o pressione psicologica. Il sistema penale minorile, ispirato ai principi di rieducazione, prevede misure quali messa alla prova, affidamento e percorsi di giustizia riparativa, bilanciando responsabilizzazione del minore e tutela della vittima, vulnerabile per la fase adolescenziale, già ricca di mutamenti identitari, e a rischio di danni psicologici, sociali e di diffusione non consensuale di materiale (c.d. Revenge Porn). Una strategia normativa culturale, con interventi educativi e linee guida legislative, è essenziale per promuovere un uso consapevole degli strumenti digitali e affrontare la complessità del fenomeno senza arginarlo.

Infine, solo ponendo un equilibrio tra percorsi educativi, misure sanzionatorie e sensibilizzazione culturale è possibile contrastare in modo efficace i deepfake, proteggendo le vittime e guidando i minori verso una piena consapevolezza delle proprie azioni e condotte.