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La risarcibilità del danno da perdita del feto - Commento ad Ordinanza n. 3362 del 2025 Terza Sezione Civile

2025-10-29 09:05

Marianna Tartaglia

Diritto civile,

La risarcibilità del danno da perdita del feto - Commento ad Ordinanza n. 3362 del 2025 Terza Sezione Civile Corte di Cassazione

Con il recente intervento la Corte di Cassazione ha riaffermato i principi già espressi nella sentenza n. 26301 del 2001 a mente della quale si omette

 

Con il recente intervento la Corte di Cassazione ha riaffermato i principi già espressi nella sentenza n. 26301 del 2001 a mente della quale si omette di considerare che, nel caso di perdita del feto, i genitori prima e il giudice poi, si trovano al cospetto di un vero e proprio danno da perdita del rapporto parentale. Si rammenta, infatti, che anche la tutela del concepito abbia un sicuro fondamento costituzionale secondo quanto stabilito dall’articolo 2 della Costituzione “che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, fra i quali non può non collocarsi, sia pure con le particolari caratteristiche sue proprie, la situazione giuridica del concepito”.(cfr. Corte Costituzionale sent.n.27 del 1975). La perdita del rapporto parentale trova fondamento per i legittimati componenti del consorzio familiare, al fine di far valere la pretesa risarcitoria di cui agli articoli 2043 e 2059 del codice civile in relazione agli articoli 2,29 e 30 della Costituzione, nonché ai sensi della norma costituzionale interposta costituita dall’articolo 8 CEDU, che dà rilievo al diritto alla protezione della vita familiare e privata, chiarendo altresì che tale tipo di pregiudizio rileva nella sua duplice, non sovrapponibile dimensione morfologica  “della sofferenza interiore eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e quella, ulteriore e diversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico-relazionali, sui percorsi della vita quotidiana attiva del soggetto che l’ha subita.”  Inoltre, da una definizione prettamente derivante dalla scienza psicologica, quella della cosiddetta elaborazione del lutto ci permette di continuare a vivere e di resistere alla tentazione di scomparire insieme a ciò che abbiamo perduto. In vero danno, nel rapporto parentale, è la sofferenza non la relazione.

Orbene, il rapporto genitoriale viene ad esistere già durante la vita prenatale, per consolidarsi progressivamente nel corso della stessa, a prescindere dal fatto che il feto sia successivamente venuto alla luce. Infatti, qualora l’illecito abbia causato la morte del feto (come nel caso di specie dalla condotta negligente del personale sanitario), quella che si produce in capo ai genitori è dunque la lesione di un rapporto familiare non solo potenziale, bensì già in essere.

Pertanto, la massima espressa dai giudici di legittimità è la seguente: “ In tema di responsabilità sanitaria, il danno da perdita del feto imputabile ad omissioni e ritardi dei medici è morfologicamente assimilabile al danno da perdita del rapporto parentale, che rileva tanto nella sua dimensione di sofferenza interiore patita sul piano morale soggettivo, quanto nella sua attitudine a riflettersi sugli aspetti dinamico-relazionali della vita quotidiana dei genitori e degli altri eventuali soggetti aventi diritto al risarcimento del danno.”

In un mondo dove tutto si evolve, ciò che resta imputabile è la dimensione affettiva che rende la storia di ogni uomo unica ed irripetibile.